Confidi, nessuna deduzione per i versamenti bancari

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Un documento di prassi agenziale – la risoluzione 109, diffusa ieri – considera non deducibili come oneri contributivi le somme che un istituto bancario ha versato per la sottoscrizione di uno strumento finanziario di partecipazione a un consorzio di garanzia fidi (Confidi). Sono somme non versate a fondo perduto, cui non è applicabile l’articolo 13 (commi 10 e 49) del decreto legge 269/03.    

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – Rischio deduzione per i partecipativi – Pau

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