Confermata la detenzione se gli elementi negativi di valutazione della condotta superano quelli positivi
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 11 febbraio 2014
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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 6138 del 10 febbraio 2014, hanno confermato la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva rigettato l'istanza con la quale un ex dirigente della Polizia, condannato nell'ambito dei noti fatti di Genova del luglio 2001, aveva chiesto di espiare la pena nelle forme della detenzione domiciliare.
Nel testo del provvedimento impugnato, era stato posto l'accento all'estrema gravità dei fatti addebitati all'ex poliziotto al quale erano state imputate azioni proprie “dei peggiori regimi antidemocratici, in violazione di diritti fondamantali, di libertà, di tutela giudiziaria, della dignità della persona, riconosciuti in tutte le democrazie occidentali, nella nostra Suprema carta e nella stessa Cedu”. E ciò senza contare il diffuso clamore della vicenda e il conseguente discredito internazionale che ne era conseguito nonché la mancanza di un serio atteggiamento di revisione critica del proprio comportamento.
In questo contesto, la relazione favorevole al condannato redatta dagli Uffici di esecuzione penale esterna (Uepe), riguardo alle attività di volontariato intraprese, è stata ritenuta alla stregua di elemento positivo comunque "subvalente" rispetto a quelli negativi sopra riferiti.
- Il Sole24Ore - Norme e Tributi, p. 21 - Per sfoltire i detenuti superabili le regole generali – Maciocchi
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