Conferimento incarico professionale, serve l’ok dell’assemblea condominiale

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Conferimento incarico professionale, serve l’ok dell’assemblea condominiale

Iniziativa del solo amministratore; non scatta l’obbligo di pagare la parcella

Non rientra tra i compiti dell’amministratore di condominio, il conferimento ad un professionista legale dell’incarico di assistenza nella redazione del contratto di appalto per la manutenzione straordinaria dell’edificio, dovendosi intendere tale facoltà riservata all’assemblea dei condomini; organo cui è demandato, ex art. 1135 comma 1 c.c., il potere di disporre delle spese necessarie per assumere obbligazioni in materia. Ne deriva che, ove sia mancata la preventiva approvazione o la successiva ratifica da parte dell’assemblea della spesa inerente tale incarico professionale, l’iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è sufficiente a fondare l’obbligo di contribuzione dei singoli condomini per il pagamento della parcella del professionista (a meno che non ricorra il presupposto dell’urgenza).

Peraltro, il principio secondo cui l’atto compiuto dall’organo di una società, benché irregolare, resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sui poteri e sull’operato dello stesso, non trova applicazione in materia di condominio di edifici, con riguardo a prestazioni relative ad opere di manutenzione straordinaria eseguite da terzi su disposizione dell’amministratore, senza previa delibera dell’assemblea di condominio; atteso che i rispettivi poteri (dell’amministratore e dell’assemblea) sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1135 c.c., che per l’appunto limitano le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria amministrazione e riservano all’assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria.

E’ tutto quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 20136 del 17 agosto 2017, rigettando il ricorso di un avvocato – che aveva ricevuto incarico direttamente dall’amministratore di un condominio, senza previa autorizzazione o successiva ratifica dell’assemblea – il quale rivendicava il proprio compenso professionale per l’attività di stesura di un contratto di appalto relativo alla manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale.

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