Condono Iva, la chance-rimborsi

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La sentenza della Corte Ue ha posto al riparo molti contribuenti circa gli effetti del condono Iva, grazie al principio del legittimo affidamento, mentre, non si può dire altrettanto per il Governo italiano, a cui la censura rilevata dai giudici europei – oltre alla riparazione del danno nei confronti della Comunità – ha imposto l’obbligo della restituzione delle somme incassate da parte dei soggetti che hanno aderito alla sanatoria della legge n. 289/02. L’azione di rivalsa nei confronti dello Stato italiano sarà fatta soprattutto da quei contribuenti che hanno corrisposto somme ingenti a titolo di imposta e, una volta visti negare gli effetti del condono, vogliono ottenere il rimborso dell’Iva versata. Il problema, a questo punto, è che si potrebbe innescare un effetto-valanga di rimborsi dell’Iva, relativamente a crediti “cristallizzati” dal condono. A tal proposito, si è espressa anche la Corte Costituzionale (ordinanza 27 luglio 2005), che ha puntualizzato come la sanatoria preclude l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di condono. Cioè, in tutti i casi in cui sono state annotate fatture passive per operazioni inesistenti, il condono non è servito.
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