Condoni negati, ricorsi «in casa»
Pubblicato il 23 febbraio 2005
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Al fine di risolvere i dubbi di legittimità costituzionale connessi all'articolo 16, comma 8, della Legge 289/2002, riguardanti l'attribuzione di una valutazione di merito ai Giudici di legittimità, nonché la riduzione della tutela in capo ai contribuenti con una controversia pendente davanti alla Corte di Cassazione (privi di ulteriori gradi di giudizio), è intervenuta di Cassazione con la sentenza n. 3427, del 21 febbraio 2005. ritiene superabili i suddetti dubbi, stabilendo che le controversie in materia di diniego al condono sulle liti pendenti in Cassazione devono essere affrontate e risolte dagli stessi giudici di legittimità. In particolare, per ciò che concerne il primo dubbio si osserva che la valutazione di ragioni di merito da parte della Suprema Corte configura una situazione di assoluta eccezionalità; l'articolo 111 della Costituzione, peraltro, non esclude la possibilità di ricorsi diversi da quelli istituzionali. Con riguardo al secondo aspetto, invece, si afferma che il sistema individuato dalla legge non appare irragionevole, ma risponde ad esigenze di razionalità ed economia del sistema processuale.
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