Condominio: stesso regime per le spese di manutenzione del cortile e del soffitto

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Con sentenza n. 15481 depositata lo scorso 19 luglio 2011, la Corte di cassazione ha sottolineato come sussistano le condizioni per una applicazione analogica dell'articolo 1125 del Codice civile - secondo cui le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute, in via generale, in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto – nel caso, come quello esaminato, di conseguenze dannose derivate, a causa dell'umidità, ad uno dei box sottostanti al cortile di proprietà esclusiva di un condomino. In questa ipotesi, infatti, l'usura della pavimentazione del cortile era determinata dall'utilizzazione esclusiva che della stessa era stata fatta dalla collettività dei condomini, per cui – sottolinea la Corte - doveva trovare applicazione il principio "ubi eadem ratto ibi eadem legis dispositio".

In tale contesto – precisano i giudici di legittimità – non era di ostacolo all'applicabilità del principio di diritto sopra esposto il fatto che il lastrico di copertura, invece che condominiale, risultasse di proprietà singolare.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 19 – Infiltrazioni? Paghi metà danno - Alberici

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