Condominio responsabile per le infiltrazioni provenienti dalla colonna di scarico comune

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 778 del 19 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso presentato dal condominio avverso la decisione con cui il Tribunale lo aveva condannato al pagamento dei danni subiti da un condomino a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla colonna di scarico condominiale.

Secondo la Corte di legittimità, in particolare, era da considerare pacifico, nella specie, che la fessurazione che aveva dato origine alla infiltrazione fosse collocata nella braga di collegamento tra la colonna verticale di scarico (pacificamente condominiale) e gli scarichi collegati agli appartamenti dei condomini.

Sulla qualificazione o meno di bene condominiale della parte della colonna di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, fungeva da raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti, i giudici di Cassazione hanno evidenziato come il Tribunale avesse correttamente ritenuto “condominiale” la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico.

In assenza della braga in questione, infatti, non vi sarebbe stato raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell'edificio condominiale.
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