Condominio, pericolo di rovina da scongiurare

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Rischia la condanna penale il condomino che non si attiva se lo stabile è pericolante.

Negli edifici condominiali, l'obbligo di eseguire i lavori necessari a scongiurare il pericolo di rovina, grava, in caso di mancata formazione della volontà assembleare, sul singolo condomino.

E ciò, indipendentemente dall'attribuibilità ad esso della situazione pericolosa ovvero della riferibilità della condotta dello stesso della paralisi deliberativa dell'ente condominiale.

La paralisi dell'assemblea non giustifica il condomino

Ed invero, l'ordinamento prevede degli specifici strumenti, anche di volontaria giurisdizione, atti a superare gli eventuali ostacoli frapposti alla formazione di una volontà assembleare finalizzata all'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere la situazione di pericolo.

E' l'assunto ricordato dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 14465 del 27 marzo 2014.
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