Condominio: la ricevuta dell'amministratore non è sufficiente per provare il pagamento

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Con sentenza n. 17246 del 22 luglio 2010 la Corte di cassazione, in materia di condominio, ha dichiarato che la ricevuta di pagamento emessa dall'amministratore al condomino rappresenta la prova della ricezione di un pagamento e non la ricognizione di un debito che solleva colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare l'attendibilità di quanto in essa contenuto.

La Corte ha evidenziato come senza una ordinata contabilità da cui trarre indicazioni delle somme dovute da ciascuno dei condomini, le quietanze rilasciate al condomino dal traente-amministratore, anche per il fatto che gli assegni erano stati da lui stesso emessi come mandatario della società condomina, non costituivano prova sufficiente dell’acquisizione della loro valuta da parte del condominio.
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