Condominio. Il regolamento prevale sulla disciplina generale in materia di distanze
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 marzo 2014
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Per la Corte di cassazione – sentenza n. 4936 del 3 marzo 2014 - le norme sulle distanza sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale a condizione, tuttavia, che siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni; ed infatti, in ipotesi di contrasto, la norma speciale in materia di condominio prevale e determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze.
Ne discende che, qualora l'organo giudicante constati il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 Codice civile e del regolamento di condominio, deve ritenersi legittima l'opera – nella specie una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di un determinato condomino – anche se realizzata in violazione delle norme per regolare i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 19 - Canna fumaria, limiti solo dal regolamento
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