Condanna per minacce di licenziamento
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 27 marzo 2010
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Niente minacce di licenziamento nei confronti del lavoratore che non accetta "di svolgere l'attività lavorativa fuori del normale orario di servizio". Il datore, in caso contrario, rischia una condanna penale per minacce e violenza privata .
E' il contenuto della sentenza n. 11891 del 26 marzo 2010 con cui i giudici di Cassazione si sono pronunciati in ordine ad una vicenda in cui ad una lavoratrice dipendente - che aveva rifiutato di svolgere l'attività lavorativa fuori dal normale orario di lavoro - era stata minacciata, da parte del datore, l'assegnazione di un lavoro molto pesante o con macchinari difficili da utilizzare “di modo che la stessa sarebbe stata costretta a licenziarsi per non stressarsi”.
E' il contenuto della sentenza n. 11891 del 26 marzo 2010 con cui i giudici di Cassazione si sono pronunciati in ordine ad una vicenda in cui ad una lavoratrice dipendente - che aveva rifiutato di svolgere l'attività lavorativa fuori dal normale orario di lavoro - era stata minacciata, da parte del datore, l'assegnazione di un lavoro molto pesante o con macchinari difficili da utilizzare “di modo che la stessa sarebbe stata costretta a licenziarsi per non stressarsi”.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 31 - È reato minacciare un dipendente prospettando il licenziamento
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