Concussione per funzionari infedeli

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Concussione per funzionari infedeli

Con due pronunce contestuali -  riferite a situazioni differenti – la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, è giunta ad analoghe conclusioni, confermando innanzitutto la condanna per concussione di due funzionari infedeli ed affermando altresì, in tema di responsabilità erariale, la compatibilità tra giurisdizione civile/penale e contabile.

Quanto ai funzionari imputati, trattasi in particolare di un curatore fallimentare da una parte e di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate dall'altra, che facendosi consegnare del denaro da un imprenditore, aveva promesso di mettere a tacere delle riscontrare irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi.

Respinti in entrambi i casi i prospettati tentativi delle difese di far rientrare i fatti nell'induzione indebita ex art. 319-quater del c.p., asserendo la libertà di scelta delle vittime e adombrando la convenienza dell’accordo illecito proposto.

La Cassazione – con sentenze n. 6656 e 6659 depositate il 18 febbraio 2016 – ha infatti sottolineato come nei casi analizzati, i rapporti non si svolgessero su un piano di parità, scaturendo piuttosto dall'iniziativa dell’esercente il potere pubblico, proseguendo con la prospettazione delle minaccia contra ius e culminando con la richiesta di denaro per chiudere le pendenze con l’erario da una parte e con i creditori dall'altra.

Giurisdizione civile/penale e contabile possono concorrere

Respingendo anche l’ultima doglianza, la Corte ha infine precisato che in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e quella contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nel loro profilo istituzionale, anche quando investono un medesimo fatto materiale.

Nell'ipotesi di danno erariale per fatto costituente reato, possono dunque concorrere, nei confronti del medesimo agente pubblico, sia l’azione di responsabilità amministrativa del pubblico ministero contabile, sia l’azione di parte civile dall'ente danneggiato nel processo penale, salvo che intervenga un titolo definitivo che faccia venir meno l’interesse all'azione del pubblico ministero contabile. 

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