Concorso in bancarotta, ne risponde anche il sindaco

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Con sentenza n. 26399 del 18 giugno 2014, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta impartita dai giudici di merito nei confronti del presidente del collegio sindacale di una Spa coinvolto nel dissesto di quest'ultima.

La Suprema corte ha, in proposito ricordato, come il titolo di responsabilità dei sindaci risiede, comunemente, nella violazione dei doveri di controllo e vigilanza istituzionale immanenti al loro incarico.

In ogni caso – si legge nel testo della decisione – l'ipotesi del coinvolgimento dei sindaci non può fondarsi acriticamente sulla loro posizione di garanzia ma postula l'esistenza di elementi sintomatici della loro partecipazione, in qualsiasi modo, all'attività degli amministratori ovvero di valide ragioni che inducano a ritenere che l'omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza causale nella commissione del reato da parte degli amministratori.

Elementi sintomatici della partecipazione all'illegittima attività degli amministratori

E nella specie, secondo i giudici di Cassazione, gli organi giudicanti nel merito avevano fatto corretta applicazione di questo insegnamento, indicando puntuali elementi sintomatici sulla base dei quali l'omissione del benché minimo controllo da parte dell'imputato sindaco “fuoriusciva dalla dimensione meramente colposa, per assurgere al rango dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori”.
 
Nel caso specificamente esaminato erano stati ritenuti di sicuro rilievo elementi quali i rapporti di amicizia che legavano il sindaco ad alcuni degli amministratori, l'apertura di un conto corrente societario presso la sede dell'istituto bancario di cui il sindaco stesso era stato presidente.
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