Concorsi: non basta indicare il punteggio numerico
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 03 novembre 2009
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Con sentenza n. 5145 depositata il 1° settembre 2009, il Consiglio di stato ha accolto il ricorso presentato da una donna, candidata ad un concorso indetto dalla Asl di Foggia e non ammessa alla prova orale della selezione. La ricorrente si era rivolta ai giudici amministrativi lamentando che il solo punteggio numerico attribuitole in sede di prova scritta non era idoneo, di per sé, a motivare il processo valutativo seguito dalla commissione di concorso.
I giudici del Consiglio hanno accolto le sue istanze ritenendo che, ai sensi della legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, la motivazione di ogni atto amministrativo costituisce un obbligo cui fanno eccezione solo gli atti normativi e quelli a contenuto generale.
In definitiva, secondo i giudici amministrativi, “anche se, in un pubblico concorso, i criteri stabiliti dall'amministrazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, non sono sindacabili sotto il profilo della legittimità, la maggiore o minore aderenza agli stessi che ciascuno dei candidati abbia manifestato dello svolgimento delle prove non può sempre esaurirsi nel punteggio numerico in sè considerato, la cui estrema sinteticità non si presta in ogni caso ad esprimere in maniera eloquente la valutazione compiuta dalla commissione, con la conseguente necessità della sua integrazione, con un'apposita motivazione, ogni qualvolta che la complessità delle prove e la loro interazione con le funzioni che i singoli candidati sono chiamati a svolgere, renda indispensabile la comparazione dei giudizi con i criteri di valutazione e l’ostensibilità dell’apprezzamento in maniera più trasparente ed esaustiva del punteggio numerico”.
I giudici del Consiglio hanno accolto le sue istanze ritenendo che, ai sensi della legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, la motivazione di ogni atto amministrativo costituisce un obbligo cui fanno eccezione solo gli atti normativi e quelli a contenuto generale.
In definitiva, secondo i giudici amministrativi, “anche se, in un pubblico concorso, i criteri stabiliti dall'amministrazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, non sono sindacabili sotto il profilo della legittimità, la maggiore o minore aderenza agli stessi che ciascuno dei candidati abbia manifestato dello svolgimento delle prove non può sempre esaurirsi nel punteggio numerico in sè considerato, la cui estrema sinteticità non si presta in ogni caso ad esprimere in maniera eloquente la valutazione compiuta dalla commissione, con la conseguente necessità della sua integrazione, con un'apposita motivazione, ogni qualvolta che la complessità delle prove e la loro interazione con le funzioni che i singoli candidati sono chiamati a svolgere, renda indispensabile la comparazione dei giudizi con i criteri di valutazione e l’ostensibilità dell’apprezzamento in maniera più trasparente ed esaustiva del punteggio numerico”.
- ItaliaOggi, p. 36 – Per dare un giudizio completo, il voto non basta – D'Adamo
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