Concorsi in Ue, no a discriminazioni linguistiche
Pubblicato il 28 marzo 2019
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Due recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno riguardato le procedure di selezione del personale delle istituzioni dell’Unione medesima e, in particolare, l’ammissibilità, in esse, di eventuali disparità di trattamento fondate sulla lingua.
In queste, è stato affermato che non è ammissibile, in linea generale, un diverso trattamento dei candidati in ragione della lingua.
Questo, salvo il caso in cui le differenze di trattamento siano giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale, come l’interesse del servizio, siano proporzionate a tali esigenze e siano motivate alla luce di criteri chiari, oggettivi e prevedibili.
Stop a disparità di trattamento fondate sulla lingua
Nel dettaglio, la Corte Ue, con sentenza del 26 marzo 2019 pronunciata nella causa C-377/16, ha annullato, per discriminazione linguistica, l’invito alla presentazione di candidature pubblicato dal Parlamento europeo nel 2016 ai fini della costituzione di una base di dati di candidati per lo svolgimento di mansioni di autista.
L'annullamento è stato disposto in considerazione del fatto che il modulo di iscrizione della procedura era disponibile soltanto nelle lingue inglese, francese e tedesca e che i candidati dovevano possedere, oltre ad una conoscenza approfondita di una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione, anche una conoscenza soddisfacente dell’inglese, del francese o del tedesco.
Nell’altra causa, n. C-621/16, la Corte ha respinto il ricorso promosso dalla Commissione volto ad ottenere l’annullamento di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea che, a seguito di ricorsi proposti dall’Italia, aveva annullato due bandi di concorso generale dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 2.
I giudici europei hanno confermato l’annullamento dei bandi sull’assunto dell’illegittimità della limitazione della scelta in essi contenuta con riferimento alla seconda lingua del concorso (ristretta solo all’inglese, al francese e al tedesco), nonché in ragione della limitazione della lingua di comunicazione tra i candidati e l’EPSO.
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