Concordato preventivo. Revoca non impugnabile in Cassazione
Pubblicato il 10 agosto 2021
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Il decreto con cui il tribunale dichiara la proposta di concordato inammissibile ovvero revoca l'ammissione alla medesima procedura di concordato senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.
Il predetto decreto, in vero, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.
Decreto non idoneo al giudicato, proposta ripresentabile dal debitore
E’ il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 22442 del 6 agosto 2021, pronunciata in rigetto del ricorso straordinario per cassazione presentato da una Srl contro la decisione del Tribunale.
Secondo gli Ermellini, il ricorso in esame era inammissibile, in quanto proposto contro un provvedimento non decisorio e non definitivo, insuscettibile di passare in giudicato, e perciò non impugnabile in cassazione.
Nella specie, il tribunale si era limitato a dichiarare inammissibile quella che aveva motivatamente qualificato come una nuova proposta di concordato preventivo, ma non aveva precluso in via definitiva alla società ricorrente di ripresentarla, ovvero di depositare una seconda domanda di ammissione alla procedura minore - previa la necessaria rinuncia a quella già pendente - adattandone le previsioni ai mutamenti della sua originaria situazione economica e finanziaria determinatisi per effetto del fallimento intervenuto medio tempore.
Difatti, fissando l'adunanza dei creditori sulla prima proposta a distanza di oltre cinque mesi dalla pronuncia, il giudice di merito aveva consentito alla società di usufruire di un congruo termine per valutare la convenienza di tale soluzione.
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