Concessioni: procedure comparative sempre
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 dicembre 2009
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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 5765 del 25 settembre 2009, ha respinto il ricorso presentato da una società cooperativa avverso la decisione con cui il Tar della Campania aveva confermato, nei suoi confronti, il diniego di rilascio di concessione marittima su alcuni spazi demaniali per i quali la ricorrente era stata, sino ad allora, concessionaria. Ciò che la cooperativa contestava era un'errata interpretazione, da parte del giudice amministrativo, dell'articolo 37 del Codice della navigazione sul diritto di insistenza.
Il Consiglio, in particolare, ha sottolineato come, anche alla luce delle disposizioni comunitarie, risulti ormai primaria la necessità “che le amministrazioni pubbliche adottino procedure comparative a evidenza pubblica ogni volta che debbano affidare commesse o beni pubblici di rilevante interesse economico”. Tale necessità – continuano i giudici - non riguarda il solo settore degli appalti pubblici, ma è elevata “a criterio inderogabile funzionale ad assicurare una sana competizione tra imprese e a scongiurare il rischio della compartimentazione dei mercati nazionali di riferimento”. Conseguentemente, è da ritenere che l'obbligo di gara sussista anche qualora la disciplina di settore preveda il diritto di proroga della concessione in scadenza; e questo in quanto rimane sempre fermo l'obbligo, per l'amministrazione concedente, di assoggettare a procedura comparativa l'offerta del precedente concessionario.
Il Consiglio, in particolare, ha sottolineato come, anche alla luce delle disposizioni comunitarie, risulti ormai primaria la necessità “che le amministrazioni pubbliche adottino procedure comparative a evidenza pubblica ogni volta che debbano affidare commesse o beni pubblici di rilevante interesse economico”. Tale necessità – continuano i giudici - non riguarda il solo settore degli appalti pubblici, ma è elevata “a criterio inderogabile funzionale ad assicurare una sana competizione tra imprese e a scongiurare il rischio della compartimentazione dei mercati nazionali di riferimento”. Conseguentemente, è da ritenere che l'obbligo di gara sussista anche qualora la disciplina di settore preveda il diritto di proroga della concessione in scadenza; e questo in quanto rimane sempre fermo l'obbligo, per l'amministrazione concedente, di assoggettare a procedura comparativa l'offerta del precedente concessionario.
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