Concessioni demaniali: durata entro i limiti dettati dallo Stato
Pubblicato il 01 giugno 2018
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Si segnala la declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Consulta rispetto agli articoli 9, comma 3, e 49 della Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10/2017 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale).
La disposizione era stata censurata, per asserito contrasto con la disciplina statale che fissa in una forbice tra i sei e i venti anni la durata per le concessioni demaniali, nonché con le indicazioni di principio emergenti dalla direttiva servizi e dal decreto legislativo che ha dato attuazione alla stessa.
Con sentenza n. 109 del 30 maggio 2018, la Corte costituzionale ha ribadito che la disciplina inerente alla durata delle concessioni demaniali marittime è di esclusiva competenza legislativa dello Stato, in quanto immediatamente attinente alla materia della “tutela della concorrenza” ex art. 117, secondo comma, lettera e).
Da qui la conseguente illegittimità costituzionale della disposizione censurata che, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative relative a beni che insistono nella laguna di Marano-Grado, fissa in quaranta anni il termine di durata massima del titolo.
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