Con il monitoraggio di un intermediario italiano possibile il rimpatrio virtuale
Pubblicato il 09 agosto 2009
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Si tratta di una delle possibilità offerte dall’articolo 13-bis del Dl 78/2009 (aggiunto in sede di conversione del Dl nella legge 102/2009) che disciplina l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali attraverso lo scudo fiscale prevedendo il pagamento di un’imposta fissata nella misura del 5% del capitale rimpatriato o regolarizzato.
Le condizioni per l’emersione sono due:
- il capitale è rimpatriato in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea,
- ovvero regolarizzato o rimpatriato perché detenuto in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (Norvegia).
In merito al rimpatrio si ricorda che può essere materiale o giuridico. La possibilità del rimpatrio giuridico, dunque solo virtuale, dei capitali prevede che tali beni siano intestati ad un intermediario residente in Italia, come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9 del 2002 (risposta 1.8). Ciò, permette alla norma di non violare i principi di comunitari di libera circolazione dei capitali e dei servizi.
Gioia Lupoi
- Il Sole 24 Ore, p. 15 – Scudo con permanenza all’estero - Piazza
- Il Sole 24 Ore, p. 15 – L’intestazione rende trasparente il deposito – M. Pi.
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