Con il consulente salta il visto Inail sul badge
Pubblicato il 09 ottobre 2008
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Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha aperto – sul web - un filo diretto con professionisti e aziende, con l’obiettivo di fornire chiarimenti in merito agli aspetti più operativi legati alla tenuta del libro unico del lavoro e ai soggetti destinatari del nuovo obbligo. Tra i principali chiarimenti forniti, si riportano i seguenti:
- affidare ad un professionista la tenuta del libro unico del lavoro evita all’impresa la preventiva richiesta di vidimazione all’Inail sul badge (rilevatore elettronico delle presenze). Il visto non sarebbe necessario anche se l’azienda decidesse di continuare a rilevare le presenze su supporto cartaceo;
- la comunicazione all’Inail delle ditte assistite con modalità telematiche dal professionista (consulente e altri soggetti autorizzati dalla legge 12/79) dovrà essere fatta entro il termine del periodo di paga di dicembre 2008;
- la comunicazione alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio deve indicare la sede in cui risiedono i documenti del lavoro affidati dall’azienda al professionista. La comunicazione, a mezzo raccomandata, è efficace già durante il periodo transitorio visto che, secondo quanto spiegato dal lavoro con circolare 20/2008, al vecchio libro paga si applicano le regole di tenuta, conservazione ed esibizione previste dall’articolo 39 del Dl 112/08;
- non è più previsto l’adempimento relativo all’invio dei prospetti riepilogativi dei fogli paga elaborati ogni mese. Non è, poi, necessaria neanche l’indicazione dei dati identificativi dei lavoratori provenienti da cooperative di produzione e lavoro, utilizzati per esempio per prestazioni di pulizia e facchinaggio;
- infine, è stato ribadito, che l’iscrizione nel libro unico del lavoro è obbligatoria per ogni tipo di collaborazione coordinata e continuativa, come per esempio le associazioni sportive iscritte alle federazioni i cui partecipanti non superano il compenso di 7.500 euro.
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