Con debiti sotto le 30mila euro è comunque possibile la dichiarazione d’insolvenza per la cooperativa
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 aprile 2013
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9681 del 22 aprile 2013, ha sottolineato come l’esclusione dalla dichiarazione di fallimento per l’impresa insolvente prevista dall’articolo 15 della Legge fallimentare relativamente ai casi in cui l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti e dall'istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore a 30 mila euro non è richiamata dall’articolo 194 della Legge fallimentare medesima tra le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa.
La disposizione che prevede questa esclusione non è nemmeno richiamata dall'articolo 195 della stessa legge a proposito dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione medesima, costituendo norma introduttiva di un'eccezione alla regola della fallibilità delle imprese, come tale insuscettibile di applicazioni analogiche.
Sulla scorta di detti assunti la Suprema corte ha confermato la dichiarazione di insolvenza di una società cooperativa esclusivamente mutualistica anche in presenza di un ammontare di debiti, scaduti e non pagati, complessivamente inferiore a 30 mila euro.
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