Comunicazioni liquidazioni Iva trimestrali e spesometro
Pubblicato il 13 settembre 2018
In questo articolo:
- Comunicazione liquidazione Iva trimestrale
- Contribuenti con contabilità separate
- Comunicazione LIPE trimestrale 2018: scadenze
- La scadenza del 17 settembre
- I dati da trasmettere
- Le liquidazioni periodiche in caso di errore
- Invio dello spesometro
- Il calendario 2018
- I dati da trasmettere
- Errata o omessa trasmissione: sanzioni
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Tra le prossime imminenti scadenze fiscali rilevanti per le partite Iva, si vuole segnalare la comunicazione delle liquidazioni trimestrali relative al secondo trimestre 2018, che anche con non poche polemiche (che fanno riferimento a specifiche previsioni normative) pare che si dovrà effettuare entro il 17 settembre prossimo, e la scadenza dello spesometro.
La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è un adempimento con finalità di contrasto al fenomeno dell’evasione da riscossione, nonché di adeguamento della normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto.
L’altra scadenza fa, invece, riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) e riguarda l’opzione di invio semestrale (1° semestre 2018), con scadenza prevista al 1° ottobre 2018 (il 30 settembre cade di domenica) o l’invio dei dati trimestrali (secondo trimestre 2018) con scadenza anche al 30 settembre 2018 (quindi 1° ottobre).
Per quanto riguarda la comunicazione dello spesometro, l’adempimento è stato oggetto di interesse da parte del recente “Decreto Dignità” (D.L. 87/2018), il quale tuttavia ha solamente modificato la scadenza del terzo trimestre 2018, facendola coincidere a quella del quarto trimestre.
In conseguenza di ciò, lo spesometro del terzo e quarto trimestre 2018 potrà essere inviato entro il prossimo 28 febbraio 2019 con un sostanziale nulla di nuovo considerando che buona parte dei contribuenti probabilmente opteranno per l’invio semestrale con scadenza (per il secondo semestre 2018) anche il 28 febbraio 2019.
Comunicazione liquidazione Iva trimestrale
La presentazione della comunicazione relativa alle liquidazioni trimestrali va effettuata telematicamente, l’invio deve avvenire anche nel caso di liquidazione con “eccedenza a credito”, ed è a cadenza trimestrale.
L’Agenzia ha approvato il modello “Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva” inizialmente con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27/03/2017, in seguito, con provvedimento del 21 marzo 2018 è stata pubblicata una nuova versione del modello e delle istruzioni.
L’obbligo di comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, grava sui soggetti passivi Iva (imprese individuali, professionisti, studi associati, società di persone, di capitali, i soggetti esteri che si sono identificati direttamente in Italia o che operano in tale ambito mediante il rappresentante fiscale, le stabili organizzazioni). Tra i destinatari vi sono anche le società aderenti alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi Iva:
- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- non tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche,
ovviamente fino a quando non vengono meno le condizioni di esonero (in tal caso, l’obbligo decorre solo da tale momento).
L’Agenzia delle Entrate, in alcune FAQ del 26 maggio 2017, ha incluso tra i soggetti esonerati anche coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato né operazioni attive e né passive, salvo l’ipotesi in cui non devono riportare un credito del mese o del trimestre precedente.
Il Modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” è composto:
- dal frontespizio, che contiene anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- dal quadro VP (si deve compilare un distinto quadro per ciascuna liquidazione periodica).
Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell’allegato “Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione”. La comunicazione in esame riguarda i dati delle liquidazioni periodiche delle operazioni attive, registrate o soggette a registrazione, e le operazioni passive registrate.
Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della presente Comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP, quindi nell’ambito della comunicazione i contribuenti che effettuano:
- le liquidazioni periodiche mensili, compilano 3 moduli, cioè uno per ciascun mese del trimestre;
- le liquidazioni periodiche trimestrali, compilano un unico modulo, riferito al trimestre.
- sia liquidazioni mensili che trimestrali (per le contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.
In caso di più attività in contabilità separata (ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972), i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Contribuenti con contabilità separate
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.
I contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale) devono presentare la comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.
I contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale) e che effettua, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali deve presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.
Restano ovviamente invariati gli ordinari termini di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche ossia:
- contribuenti mensili al 16 del mese successivo a quello di riferimento;
- contribuenti trimestrali al 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
NB! - Se il termine di presentazione della comunicazione cade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Inoltre se entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni delle liquidazioni Iva riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti. |
Comunicazione LIPE trimestrale 2018: scadenze
- I trimestre -> 31 maggio 2018;
- II trimestre -> 1° ottobre 2018, ma attualmente da scadenzario dell’Agenzia delle Entrate va al 17 settembre;
- III trimestre -> 30 novembre 2018;
- IV trimestre -> 28 febbraio 2019.
NB! – Il 16 agosto l’Agenzia delle Entrate ha inserito la scadenza delle comunicazioni Iva relative del secondo trimestre al prossimo 17 settembre 2018, che al momento è da considerarsi la data ufficiale. |
La scadenza del 17 settembre
Le comunicazioni Iva trimestrali delle liquidazioni periodiche devono essere trasmesse telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre.
L’unica eccezione alla regola generale è quella relativa al secondo trimestre che va presentata entro il 16 settembre. Tuttavia, quest’anno tale scadenza era prevista per il 30 settembre, per effetto di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018.
La norma stabilisce che il termine per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018 scade il 30 settembre, con slittamento al 1° ottobre 2018 in quanto festivo.
Il comma 932 dell’articolo 1 della Legge 205/2017 afferma che “al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre”
L’articolo 21-bis del D.L. 78 del 21 maggio 2010 fa coincidere i termini di questo adempimento con quelli per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro), ma per effetto della Legge di Bilancio 2018, il termine del 16 settembre, viene fissato al 30 settembre.
L’Agenzia delle Entrate non tenendo conto degli effetti della Legge di Bilancio 2018, ha indicato quale scadenza per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018 quella originariamente prevista del 16 settembre, con slittamento al giorno 17 poiché domenica.
I dati da trasmettere
Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, si dovrà preparare un file xml con determinate specifiche tecniche e che in particolare contenga:
- i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- i dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento;
- i dati dell’eventuale dichiarante.
Se si vuole gestire l’invio tramite i software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il file:
- andrà firmato mediante la “funzione sigillo”, di cui al portale fatture e corrispettivi;
- andrà controllato sempre mediante l’apposita funzione interna al portale fatture e corrispettivi;
- andrà infine inviato telematicamente.
Le liquidazioni periodiche in caso di errore
Se nella comunicazione vengono commessi errori o è presente qualche omissione nella compilazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, è possibile la regolarizzazione che può avvenire:
- presentando un nuovo modello di comunicazione corretto;
- direttamente nella dichiarazione annuale Iva (anche eventualmente integrativa).
Per la regolarizzazione si può beneficiare del ravvedimento operoso e le sanzioni (di cui al comma 2-ter, dell’articolo 11 del D.lgs 471/1997) vanno da 500 euro a 2.000 euro.
Le suddette sanzioni sono ridotte alla metà se la correzione o l’invio avviene entro i 15 giorni dalla scadenza.
Le sanzioni naturalmente sono rimodulate secondo le riduzioni previste dal ravvedimento operoso.
In particolare, fermo il versamento della sanzione ridotta per effetto del ravvedimento, se la regolarizzazione viene effettuata prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa o incompleta.
La regolarizzazione può avvenire anche con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione, in queste due ipotesi:
- se con la dichiarazione Iva annuale sono integrati/corretti i dati omessi/incompleti nelle comunicazioni periodiche, indicando nel quadro VH la corretta liquidazione, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.
- se, invece, con la dichiarazione Iva annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento si dovrà presentare una dichiarazione Iva integrativa, e versare la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (infedele dichiarazione), eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Qualora si proceda alla correzione del modello di comunicazione, si devono compilare tutti i righi del quadro VH e non solo quelli relativi al periodo oggetto di regolarizzazione, cosicché nell’ipotesi di un contribuente trimestrale che intende correggere i dati comunicati con il modello riferito al terzo trimestre, il quadro VH dovrà comunque riportare anche le informazioni relative agli altri trimestri dell’anno di imposta.
Invio dello spesometro
La trasmissione delle comunicazioni dati fatture emesse e ricevute (spesometro) è un obbligo introdotto dall’articolo 4 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, successivamente con il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, sono state introdotte semplificazioni dell’adempimento.
La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto Iva e se viene inviata entro il termine di scadenza, trova applicazione la regola che consente in caso di scarto del file, il rinvio entro i 5 giorni successivi dalla ricezione dell’esito.
Per trasmettere la comunicazione dati fatture, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
- i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione (per le fatture emesse come cedente/prestatore, per le fatture ricevute come cessionario/commettente)
- i dati delle controparti e, per ognuna, i dati delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.
Il file con la comunicazione dati fatture deve essere firmato digitalmente e, in particolare, si possono utilizzare tre sistemi alternativi:
- un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta;
- il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile;
- la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.
Il calendario 2018
Relativamente alla comunicazione dello spesometro, il calendario da rispettare è stato leggermente modificato, con nuovi termini per la trasmissione con scadenza trimestrale o semestrale su opzione.
La prima scadenza relativa all’anno in corso è stata quella del 31 maggio 2018, termine entro cui bisognava inviare lo spesometro del primo trimestre 2018. Tale scadenza ha, comunque, natura facoltativa perché come detto vige la facoltà dell’invio semestrale.
La prossima scadenza, invece, riguarderà il secondo trimestre (o primo semestre) 2018, il cui termine resta invariato ed è fissato al 30 settembre 2018 che cadendo di domenica va al 1° ottobre.
Le date relative allo spesometro trimestrale sono le seguenti:
- Primo trimestre:31 maggio
- Secondo trimestre: 30 settembre
- Terzo trimestre: 28 febbraio anno successivo (DL 87/2018)
- Quarto trimestre: 28 febbraio anno successivo
Per quanto concerne l’opzione per l’invio semestrale questa si effettuerà attraverso il comportamento concludente del contribuente e le scadenze sono le seguenti:
- Primo semestre 2018: 1° ottobre 2018 (il 30 settembre cade di domenica);
- Secondo semestre 2018: 28 febbraio 2019
I dati da trasmettere
Relativamente ai dati da trasmettere con lo spesometro, il D.L. 148/2017 ha semplificato le informazioni da inviare telematicamente seguendo le indicazioni fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018.
Per quanto riguarda i dati delle fatture emesse e ricevute da trasmettere i contribuenti possono optare per l’invio di un numero inferiore di informazioni limitate a:
- partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Al posto dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente è possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo. Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:
- il numero e la data del documento;
- la partita Iva del cedente/prestatore;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Per quanto riguarda i documenti riepilogativi delle fatture ricevute, i dati da comunicare sono:
- il numero e la data di registrazione del documento;
- la partita Iva del cessionario/committente;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Ricordiamo che a partire dalle fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione dello spesometro tutti i produttori agricoli in regime speciale Iva disposizione che viene prevista dal decreto dignità.
Sono, comunque, esonerati dall’obbligo di invio dello spesometro:
- i contribuenti nel regime forfettario;
- i contribuenti minimi;
- la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
- i contribuenti titolari di partita Iva che hanno aderito all’invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute.
C’è da sottolineare come le novità introdotte dal Decreto Dignità non abbiano introdotto modiche rilevanti alle scadenze dello spesometro 2018, il decreto si limita soltanto ad introdurre una proroga della scadenza del terzo trimestre rinviata dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.
Per quanto concerne l’opzione dell’invio semestrale le disposizioni attuative dell’Agenzia non hanno chiarito la modalità per l’esercizio della stessa, appare fattibile che per inviare i dati semestrali sarà sufficiente un comportamento concludente del contribuente inviando il prossimo 30 settembre i dati relativi al primo semestre 2018.
I soggetti obbligati all’invio telematico dello spesometro 2018 (trimestrale o semestrale) sono i seguenti:
- imprese individuali, imprese familiari, aziende coniugali (tranne quelle operanti con il regime dei minimi e con il regime forfettario);
- professionisti anche in forma associata;
- società di persone, di capitali, società cooperative;
- curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa;
- stabili organizzazioni;
- società estere per operazioni effettuate nel territorio italiano;
- soggetti identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale.
I soggetti esonerati dall’invio telematico dello spesometro 2018, a seguito delle novità introdotte dal decreto collegato alla Legge di Bilancio 2018, sono i seguenti:
- amministrazioni pubbliche per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 633/72 situati in zone montane;
- contribuenti nel regime forfettario;
- contribuenti minimi;
- produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane (esonero diventato totale per tutti gli agricoltori in regime di esonero a seguito del DL 87/2018);
- la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
- i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.
Errata o omessa trasmissione: sanzioni
L’omissione o l’errata trasmissione dei dati dello spesometro possono essere regolarizzate inviando la comunicazione omessa o corretta e applicando la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 con anche le riduzioni indicate dall’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Il citato comma 2-bis (modificato dal D.L. 193/2016) stabilisce che per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ogni comunicazione.
La sanzione è ridotta ad 1 euro entro il limite di euro 500, se l’invio viene effettuato entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non sono applicabili le disposizioni sul cumulo giuridico (articolo 12, D.Lgs. 472/1997).
La disciplina sanzionatoria ha natura “amministrativa”, e pertanto non essendovi una deroga espressa si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso tenendo bene in considerazione che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:
- entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, per il ravvedimento si dovrà tenere conto della sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
- oltre i 15 giorni dalla scadenza, per il ravvedimento si dovrà tenere invece conto della sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).
NB! – E’ importante a fini della determinazione della sanzione individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati. |
La riduzione prevista delle sanzioni va da 1/9 a 1/5, a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della comunicazione.
Il calcolo della sanzione dunque è diverso se la regolarizzazione avviene entro i 15 giorni oppure oltre i 15 giorni. Nel primo caso si ha la sanzione minima di 1 euro per il numero delle fatture (Max 500 euro), nel secondo caso si ha la sanzione minima di 2 euro per il numero della fatture (Max 1000 euro), e secondo le indicazioni della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104 del 28 luglio 2017 può essere che la regolarizzazione della comunicazione e il versamento della sanzione possono anche non essere contestuali.
Il ravvedimento operoso prevede una scala graduata di riduzioni delle sanzioni a seconda del ritardo con il quale si provvede a rimediare all’errore.
La sanzione da versare è ridotta:
- ad 1/9 dell’importo minimo entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/8 dell’importo minimo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- ad 1/7 dell’importo minimo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- ad 1/6 dell’importo minimo oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e sino al termine di prescrizione (fissato nell’art. 57, D.P.R. n. 633/1972);
- ad 1/5 dell’importo minimo fino alla notifica dell’atto impositivo.
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