Comunicazione voucher in corso di accesso: è applicabile la maxisanzione?

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Gamma, impresa commerciale, contatta il lavoratore Tizio per effettuare prestazioni di lavoro occasionali e accessorie. Nel corso della prestazione il personale ispettivo effettua un accesso in azienda e all’interno trova Tizio intento al lavoro. Nel corso dell’accesso, Gamma effettua la comunicazione preventiva all’INPS per la prestazione resa da Tizio. Nonostante ciò gli ispettori contestano a Gamma il lavoro nero di Tizio e irrogano la maxisanzione. È corretto l’operato degli ispettori?



Premessa

Il lavoro occasionale accessorio è un istituto in continua espansione ed evoluzione. Al fine di semplificare l’utilizzo dei buoni il Legislatore è intervenuto sull’assetto normativo stratificatosi anteriormente all’emanazione della L. n. 92/12 in funzione di garantire certezze applicative sempre più erose da una prassi amministrativa a tacer d’altro disomogenea. A giudizio degli scriventi il quadro che risulta non può considerarsi soddisfacente, ma non tanto o non solo per il contenuto delle modifiche apportate, quanto perché manca un’idea unitaria di come disciplinare, in un mondo del lavoro sempre più lontano dal sistema fordista, i rapporti non riconducibili allo schema dell’art. 2094 c.c.. L’auspicio è che il Jobs act, di futura emanazione, possa diradare la fitta nebbia che nel corso degli anni ha avvolto il sistema produttivo e lavoristico italiano. Ma ciò presuppone che alla base vi siano idee chiare e che vengano assunte scelte coraggiose, precise, dirompenti e soprattutto che non siano come al solito il frutto di compromessi dal sapore agrodolce. Sebbene il DDL n. 1428 approvato in Senato contenga spunti di rilievo (introduzione del contratto a tutele crescenti, ovvero istituzione di una Agenzia unica ispettiva), sembra tuttavia che la strada intrapresa incontri resistenze ad effettuare quel salto che potrebbe dare una vera svolta al Paese. Il tempo sarà giudice, per ora occorre soffermarci al quadro attuale.


Le prestazioni occasionali accessorie: aspetti generali


La L. 92/2012 e successivamente del D.L. 76/2013 conv. in L. 99/2013 ha ridefinito i limiti di applicazione del lavoro occasionale accessorio. Gli interventi normativi hanno eliminato i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.lgs. n. 276/03 per il ricorso a tale istituto. Attualmente l’attività lavorativa meramente occasionale è delineata con riferimento al compenso a annuale massimo complessivo di €. 5.050 al netto degli oneri previdenziali e riferiti, non già al committente, ma al lavoratore e parametrati sulla base dell’anno solare. Quest’ultimo contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS con circolare n. 176/13 è un indice temporale mobile e non corre dal 1° gennaio al 31 dicembre riferibile all’anno civile.

All’interno della soglia economica massima sono previsto ulteriori limitazioni.

Segnatamente, ove i committenti siano imprenditori commerciali o professionisti, il lavoratore potrà eseguire prestazioni accessorie per ciascuno di essi per un limite massimo di € 2.020 netti nell’anno solare, fermo restando che l’insieme delle prestazioni eseguite anche per più committenti nell’anno solare non potrà eccedere la soglia massima di € 5.050.

Le attività devono inoltre essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione e senza il tramite di intermediari e quindi secondo prassi amministrativa è vietato all’appaltatore avvalersi di prestatori occasionali accessori.

Altre disposizioni speciali sono previste per il lavoro in agricoltura e per specifiche categorie di soggetti in stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza e beneficiari di ammortizzatori sociali.


Il pagamento


Il pagamento della prestazione occasionale di tipo accessorio avviene attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. Inizialmente il Ministero del Lavoro aveva precisato che i voucher avessero una validità temporale “non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”. Successivamente con nota del 18/2/2013 il Dicastero ha sospeso l’applicazione di tale indicazione. Allo stato attuale l’INPS ha chiarito che i buoni possono essere riscossi dal lavoratore:

  1. entro 24 mesi dal momento dell’emissione per i voucher cartacei INPS e Poste;

  2. entro 12 mesi dal momento dell’emissione per i voucher distribuiti dalla rete tabaccherie abilitate e Banche popolari.


Omessa comunicazione e lavoro nero: le indicazioni della prassi


Per l’attivazione delle prestazioni accessorie la prassi ha previsto la necessità di effettuare una comunicazione preventiva presso l’INPS
. La questione relativa alla fonte dell’obbligo de quo è stata sviluppata con gli articoli n. 38/2013 e n. 09/2014 e pertanto si rinvia alle considerazioni espresse in quella sede. Tuttavia se si accetta come postulato che tale comunicazione sia dovuta, allora si pone un’altra questione, che riguarda la tempestività dell’adempimento e gli effetti che sono correlati per l’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata successivamente all’accesso ispettivo. Di primo acchito verrebbe in mente la fattispecie del lavoro sommerso e conseguentemente l’applicazione della maxisanzione. Tale soluzione d’altronde è stata suggerita dal Ministero del Lavoro con circolare n. 38 del 2010 e poi ribadita dapprima con nota del 12 luglio 2013, n. 12695 e poi con circolare n. 4 del 2013. Siffatta indicazione è stata avallata anche dall’INPS e dall’INAIL.

Tuttavia la questione non appare così pacifica come viene illustrata dalla prassi, ove si consideri che la maxisanzione per lavoro nero è prevista solo per i lavoratori subordinati, quando invece il lavoro occasionale accessorio costituisce una rapporto di lavoro “neutro”, nel senso che può essere svolto secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione. Si tratta di orientamento espresso dallo stesso Ministero del Lavoro con vademecum del 22 aprile 2013 in cui si afferma che l’accertamento ispettivo sulla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro occasionale accessorio non è consentito se la prestazione lavorativa è contenuta entro i limiti economici di cui all’art. 70 del D.lgs. n. 276 cit.. Secondo il Ministero in tale ipotesi il personale ispettivo non potrebbe sindacare il merito delle modalità di svolgimento della prestazione, perché ciò finirebbe per vanificare le finalità stesse dell’istituto.


Spunti riflessivi


Anzitutto l’orientamento espresso nel vademecum non appare in linea con quello contenuto nella circolare n. 4 del 2013, in cui lo stesso Ministero aveva affermato che il superamento dei limiti comportava, non l’accertamento sulla natura del rapporto, ma l’automatica trasformazione della prestazione accessoria in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In ogni caso l’orientamento contenuto nel vademecum del 22 aprile 2014 è giuridicamente più corretto, perché riconosce in primo luogo expressis verbis che il lavoro accessorio può essere svolto in forma autonoma o subordinata. In secondo luogo che l’accertamento sulla natura del rapporto è ammesso qualora non vengano rispettati i limiti di carattere economico. In terzo luogo che, per corollario, tale accertamento è praticabile allorché vengano violati i termini disciplina del rapporto di lavoro, tra i quali è compresa, per prassi, anche la comunicazione preventiva di instaurazione della rapporto. La conseguenza allora è che l’omessa comunicazione, se pur determina la configurazione del lavoro nero, non è decisiva per l’irrogazione della maxisanzione essendo a tal fine necessario che vengano accertati i requisiti della subordinazione. Se ciò è vero allora non si spiega se non in termini contradditori l’interpretazione ministeriale espressa con nota del 12 luglio 2013, n. 12695 che vorrebbe applicare la maxisanzione per lavoro nero per il solo fatto che sia stata omessa la comunicazione preventiva, giacché tale assunto è affetto da petizione di principio: la subordinazione costituisce l’oggetto della verifica e non è il presupposto di quest’ultima. La maxisazione per lavoro sommerso potrà, in altre parole, essere applicata dal personale ispettivo solo all’esito dell’accertamento e sempre che quest’ultimo abbia fornito elementi che dimostrano la natura subordinata del rapporto. Soluzione contraria ovviamente sarà predicabile qualora la verifica porti alla luce elementi dimostrativi della natura autonoma del rapporto stesso. In sostanza sembra che il sistema dei buoni lavoro contenga un “bug” che porti a eludere la normativa del lavoro sommerso, giacché in base alle argomentazioni sopra esposte il committente potrebbe essere indotto a effettuare la comunicazione preventiva in corso di accesso, così da rimettere al personale ispettivo l’onere delle verifiche sulla subordinazione del rapporto ergo sulla legittimità della maxisanzione.


Il caso concreto


Gamma, impresa commerciale, ha contattato il lavoratore Tizio per effettuare prestazioni di lavoro occasionali e accessorie. Nel corso della prestazione, il personale ispettivo ha effettuato un accesso in azienda e all’interno ha trovato Tizio intento al lavoro. Nel corso dell’accesso, Gamma ha effettuato la comunicazione preventiva all’INPS per la prestazione resa da Tizio. Nonostante ciò gli ispettori hanno contestato a Gamma il lavoro nero e hanno irrogato la maxisazione. La soluzione, se appare in linea con le indicazioni contenute nella prassi amministrativa del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, non è d’altro canto coerente con quanto contenuto nel vademecum ministeriale del 22 aprile 2013, in cui viene espressamente affermato che il lavoro accessorio può essere svolto in forma autonoma o subordinata e che l’accertamento sulla natura della prestazione viene demandato al personale ispettivo laddove risulti violata la disciplina di riferimento. Il vademecum potrebbe avere una forza preminente rispetto alla circolare n. 4 del 2013, perché posteriore a quest’ultima, trasponendo così sul piano della prassi il principio applicabile agli atti normativi per cui lex posteriori derogat priori. Laddove si accolga tale prospettazione, la maxisanzione potrebbe risultare illegittima, sempre che gli ispettori non siano in possesso di elementi istruttori dimostrativi della subordinazione del rapporto di lavoro instaurato da Gamma con Tizio.

NOTE

iii Cfr. art. 70 e ss. D.lgs. n. 276/03 e s.m.i.. Per quanto riguarda invece la tipologia di lavoratore, i percettori di cassa integrazione o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di € 3.000 netti nell’anno solare. Tale misura inizialmente prevista per l’anno 2013 è stata procrastinata per l’anno 2014 dal D.L. 150/13 conv. con mod. in L. 15/14 (c.d. decreto milleproroghe).

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