Comunicazione locazioni brevi in scadenza
Pubblicato il 26 giugno 2024
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Tra le scadenze in calendario per il giorno 1° luglio 2024, molte delle quali sono un rinvio al primo giorno lavorativo utile degli appuntamenti fissati per il 30 giugno 2024, che quest’anno cade di domenica, vi è anche la comunicazione relativa alle cosiddette locazioni brevi (CLB).
Si tratta di un adempimento che è stato introdotto dall’articolo 4 del Decreto legge del 24 aprile 2017 n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96) che ha, appunto, disposto una serie di obblighi in tema di locazioni brevi inferiori a 30 giorni.
Si ricorda che il contratto di locazione breve si riferisce ad un accordo di affitto di un immobile residenziale per un periodo non superiore ai 30 giorni, stipulato da persone fisiche che non agiscono nell'ambito di un'attività imprenditoriale. Questa definizione si estende anche ai contratti di sublocazione e alle concessioni in godimento a terzi a pagamento da parte del comodatario, purché abbiano la stessa durata.
Tale tipologia contrattuale non solo comprende l'affitto dell'immobile ad uso abitativo (dalle categorie catastali A/1 ad A/11), ma può anche includere servizi aggiuntivi come la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali e altri servizi quali l'utilizzo di utenze, connessione wi-fi e aria condizionata: ossia tutti quei servizi che sono considerati strettamente legati all'uso dell'immobile e possono influenzare il costo dell'affitto o del corrispettivo richiesto.
Comunicazione locazioni brevi in scadenza
La comunicazione delle locazioni brevi riguarda i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, gestiti da intermediari immobiliari o da operatori di portali telematici.
Questi intermediari sono tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla stipula del contratto. La mancata, incompleta o non veritiera trasmissione di tali dati è soggetta a sanzioni che vanno da 250 a 2.000 euro, riducibili alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
Gli intermediari, sia italiani che non residenti, hanno l'obbligo di comunicare questi dati come stabilito dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 24 aprile 2017.
Ritenute e pagamenti
Gli agenti coinvolti nella raccolta o nel pagamento dei canoni o dei compensi dei contratti di locazione breve sono tenuti, in qualità di sostituti d'imposta, a trattenere il 21% di tali importi come acconto da versare usando il modello F24 con il codice tributo "1919".
Metodi di trasmissione
Gli enti residenti in Italia devono inviare i dati attraverso il sistema Entratel/Fisconline, sia direttamente sia tramite agenti autorizzati. Per l'elaborazione del file con i dati, devono essere utilizzati i software forniti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.
Gli enti non residenti che possiedono una stabile organizzazione in Italia, e quelli non residenti nell'Unione europea ma con una stabile organizzazione in uno Stato membro, devono gestire queste operazioni attraverso la loro stabile organizzazione.
Gli enti non residenti nell'Unione Europea che non hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro devono designare un rappresentante fiscale per soddisfare questi requisiti. In assenza di tale rappresentante, i soggetti residenti in Italia dello stesso gruppo dei non residenti sono corresponsabili per la ritenuta e il versamento dei canoni o compensi.
Gli enti residenti in uno Stato membro dell'UE, che non hanno una stabile organizzazione in Italia, possono eseguire queste operazioni direttamente o designare un rappresentante fiscale come responsabile fiscale.
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