Comunicazione Iva con nuove istruzioni
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 16 gennaio 2015
Condividi l'articolo:
Nuove istruzioni per la compilazione della comunicazione annuale dati Iva, anche se si tratta dell'ultimo appuntamento. Infatti la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), oltre ad anticipare all’ultimo giorno di febbraio il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, ha eliminato la comunicazione annuale dall'anno 2016.
Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. 2015/4777, del 15 gennaio 2015, ritocca le istruzioni, che sostituiscono quelle diramate con provvedimento del 15 gennaio 2014, ma lascia invariato il modello di comunicazione.
La modifica delle istruzioni è da attribuire al fatto che è subentrato il decreto ministeriale del 17 giugno 2014 al posto del precedente decreto del 23 gennaio 2004. Il decreto del 2014 ha innovato in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e, pertanto, è sorta la necessità di adeguare le istruzioni del modello.
Si ricorda che la comunicazione annuale dati Iva risponde all'obbligo, richiesto dalla normativa comunitaria, di dare conto delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Nella comunicazione vanno riportate le risultanze delle liquidazioni periodiche (o delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito; in essa non si deve tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio, oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
- ItaliaOggi, p. 23 - Comunicazioni, ultime istruzioni - Ricca
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: