Comunicazione inveritiera alla Cassa forense. Contributi prescritti in 10 anni

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 11725 del 15 maggio 2013, hanno ricordato come, in materia di prescrizione dei crediti contributivi professionali alla Cassa forense, l'articolo 19 della Legge n. 576/80 individua un distinto regime della prescrizione medesima, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta Cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.

Sulla scorta di questo principio, è stata rigettato il ricorso presentato dall'ente previdenziale forense contro la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato prescritto il credito contributivo di un professionista relativamente all'anno 1987.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. IV – Crediti di Cassa avvocati prescritti sempre in 10 anni – Caravaglios

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