Competenza del giudice del domicilio del consumatore anche se il contratto non è stato concluso a distanza
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 07 settembre 2012
Condividi l'articolo:
Per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 44/2001, secondo cui se il contratto è concluso con una persona o società che svolge un'attività diretta, con qualsiasi mezzo, verso l'acquirente che utilizza i beni per fini non professionali, il consumatore può scegliere di agire dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato, non è necessario che il contratto medesimo tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza.
E’ quanto sancito dai giudici della Corte di giustizia con riferimento alla causa C-190/11 del 6 settembre 2012, concernente l’interpretazione dell’articolo 15 sopra citato sulla competenza giurisdizionale, nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: