Competenza del giudice del domicilio del consumatore anche se il contratto non è stato concluso a distanza

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Per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 44/2001, secondo cui se il contratto è concluso con una persona o società che svolge un'attività diretta, con qualsiasi mezzo, verso l'acquirente che utilizza i beni per fini non professionali, il consumatore può scegliere di agire dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato, non è necessario che il contratto medesimo tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza.

E’ quanto sancito dai giudici della Corte di giustizia con riferimento alla causa C-190/11 del 6 settembre 2012, concernente l’interpretazione dell’articolo 15 sopra citato sulla competenza giurisdizionale, nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
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