Compenso di sindaco nello studio associato. Quando è soggetto ad Irap

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Compenso di sindaco nello studio associato. Quando è soggetto ad Irap

L’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’assoggettamento ad Irap dei compensi per l’attività di sindaco e amministratore svolta dai soci di un'associazione professionale.

Il caso trattato è avviato da un’associazione professionale di dottori commercialisti e consulenti del lavoro in cui alcuni soci svolgono la carica di sindaco; si chiede, prendendo a supporto la norma di comportamento dell’Aidc di Milano n. 215/2021, se sia possibile non versare l’Irap per i compensi percepiti per la carica di sindaco o amministratore dell’associato trattandosi di attività esercitate personalmente dal professionista, dunque, senza apporto dell'autonoma organizzazione riferibile all’associazione.

Presupposto dell’Irap

Ricordando che presupposto delI’Irap è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (l'attività esercitata da società e enti è sempre soggetta ad Irap), la risposta n. 338 del 5 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate afferma che soggetti passivi sono le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ex articolo 5, comma 3, del Tuir, esercenti arti e professioni ai sensi dell’articolo 53 del Tuir.

In tale cornice si è inserita la legge di Bilancio 2022 (30 dicembre 2021, n. 234) che ha stabilito come non sia dovuta l‘Irap dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni, rimanendo tuttavia assoggettato l'esercizio di arti e professioni in forma associata.

In materia va anche ricordato il dettato della Corte di cassazione. Circa i compensi riguardanti gli incarichi di sindaco o amministratore svolti da un professionista di un'associazione professionale, è stato affermato che gli stessi non vanno inclusi nella base imponibile Irap dell'associazione qualora:

  • l’attività venga svolta in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno di un'associazione professionale, senza ricorrere ad un'autonoma organizzazione;
  • non si fruisca, con onere della prova a carico del contribuente, dei benefici organizzativi recati dalla titolarità dello studio o dall’adesione all’associazione.

Irap per lo svolgimento dell’incarico di sindaco nell’associazione professionale

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 338/2023, ha osservato che nel caso sottoposto alla sua attenzione:

  • gli incarichi di sindaco o amministratore ricoperti dagli associati non vengono svolti in modo individuale e separato rispetto al complesso dell'attività svolta dagli associati nell’ente,
  • l’incarico al professionista avviene in ragione dell'organizzazione dell'associazione professionale di cui lo stesso fa parte,
  • l’associato professionista, nello svolgere l'incarico, si avvale dell'organizzazione riconducibile allo studio associato.

A riprova di ciò, si evince che il compenso per l'incarico di sindaco è erogato all’associazione e non al professionista.

In conclusione, i compensi percepiti e fatturati dall'associazione professionale in relazione agli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati concorrono a formare la base imponibile Irap dell’associazione.
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