Compenso avvocati. Prova dell’incarico, non con copie anonime

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Compenso avvocati. Prova dell’incarico, non con copie anonime

Compenso negato, per l’avvocato che produce in giudizio copie anonime della documentazione attinente alle società difese (contratti di appalto, verbali del consiglio di amministrazione).

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha così respinto il ricorso di un avvocato, avverso la pronuncia di merito che aveva nettamente ridimensionato l’ammontare del compenso richiesto ad alcune società cooperative, per aver svolto in loro favore attività stragiudiziale e giudiziale in alcuni procedimenti.

Ai fini dell’accertamento del proprio credito, in particolare, il legale rilevava come tutte le attività professionali risultassero provate dalla documentazione allegata in atti, essendo a tal proposito irrilevante che gli incarichi per la difesa non fossero stati conferiti dal Consiglio di amministrazione, bensì dai Presidenti delle cooperative titolari, rientrando il relativo potere nell’oggetto sociale.

Più precisamente, il legale lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di merito ritenuto che egli avesse inteso far discendere la prova del conferimento dell’incarico dalla mancata contestazione delle controparti, laddove invece dalle lettere delle predette cooperative e dagli scritti difensivi erano ben desumibili espliciti riconoscimenti all’avvenuto conferimento degli incarichi professionali.

Censura, tra le altre, respinta dalla Corte Suprema, in quanto attinente al merito della valutazione delle prove, come tale insindacabile in sede di legittimità. Specie laddove i Giudici territoriali abbiano esposto in modo coerente ed ordinato – statuiscono gli Ermellini con sentenza n. 20958 dell’8 settembre 2017 - le ragioni giustificanti la loro decisione, rappresentando, in particolare, come le copie anonime dei contratti di appalto e dei verbali del consiglio di amministrazione in possesso dell’avvocato, non fossero di per sé sufficienti ai fini probatori. E ciò, atteso che il professionista aveva, in qualità di legale delle cooperative in numerose controversie giudiziali, inevitabilmente la disponibilità di tutta la documentazione contabile, amministrativa e negoziale per l’esercizio della difesa.

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