Compensi ridotti per avvocati - arbitri

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Compensi ridotti per avvocati - arbitri

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia n. 61 del 12 aprile 2016 contenente il “Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati”, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del Decreto legge n. 132/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile).

Riduzione dei compensi

Si rammenta che l’articolo 1 del Dl n. 132/2014 citato disciplina il possibile trasferimento ad un collegio arbitrale, composto da avvocati, di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria che le parti in causa, con istanza congiunta, possono promuovere nel corso delle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello.

Il ministero della Giustizia ha, in particolare, messo in atto la possibilità, prevista ai commi 5 e 5-bis del predetto articolo, di prevedere, con decreto regolamentare, che vengano operate “riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri” nonché stabiliti “i criteri per l'assegnazione degli arbitrati” quali le competenze professionali dell'arbitro nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi.

Così, nel provvedimento in oggetto viene espressamente previsto che parametri relativi ai compensi in favore degli arbitri, previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto del ministro della Giustizia n. 55/2014, siano ridotti del trenta per cento. Gli avvocati che svolgono la funzione di arbitri, ossia, percepiranno un compenso ridotto nella misura appena indicata.

Disciplinato anche l'elenco degli arbitri, tenuto ed aggiornato dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di riferimento, nel quale vengono iscritti gli avvocati che hanno reso la dichiarazione di disponibilità ad assumere la veste di arbitri.

Criteri di assegnazione

Per quanto riguarda la procedura di assegnazione degli arbitrati, viene previsto che sia il Presidente dell’Ordine degli avvocati di riferimento, una volta ricevuti gli atti, ad individuare le ragioni del contendere e la materia oggetto della controversia nonchè a stabilire l'area professionale di riferimento.

All’interno di quest’ultima, la designazione dell'arbitro, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi, viene operata in via automatica da sistemi informatizzati di cui il Consiglio dell'ordine dovrà dotarsi previa validazione tecnica da parte della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del dicastero.

Il Decreto del ministero della Giustizia n. 61/2016 entra in vigore il 2 luglio 2016.

Camere arbitrali presso Ordini

Sempre in materia di arbitrato, si segnala che non è stato ancora emanato il Decreto ministeriale Giustizia contenente nuove regole per la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione da parte dei Consigli degli Ordini.

Il Consiglio nazionale forense, in proposito, con nota contenuta nella Newsletter n. 299 del 3 maggio 2016, ha precisato di aver provveduto ad inviare al ministero della Giustizia, il 28 aprile, il proprio parere sul relativo schema di regolamento ministeriale, parere reso previa consultazione degli Ordini, Associazioni e della commissione Adr del Cnf.

Come indicazioni, il Cnf ha sottolineato l’opportunità di preservare le specificità degli enti già istituiti dai vari Consigli degli Ordini e che si occupano di Adr, quali: gli organismi di mediazione, gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, le camere arbitrali forensi.

Il parere del Cnf è consultabile sul proprio sito istituzionale.

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