Compensi incentivanti la produttività con tassazione separata
Pubblicato il 30 marzo 2021
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Con la risposta ad interpello n. 223/2021 l’Agenzia delle Entrate si esprime sul corretto regime di tassazione da applicare ai "compensi incentivanti la produttività", corrisposti, nell'anno successivo a quello di competenza, da un Ente pubblico al proprio personale per effetto della "contrattazione articolata di ente".
Nello specifico, l’istante chiedeva chiarimenti in relazione alle modalità di tassazione da applicarsi alle seguenti remunerazioni:
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i compensi che rimandano alla contrattazione dell’ente per la determinazione dei criteri per corrispondere al personale compensi incentivanti;
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i compensi conseguenti a progressioni di carriera per esami o per titoli;
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i compensi ai professionisti legali finora tassati in cumulo con gli altri redditi percepiti nell’anno di corresponsione.
I suddetti diversi tipi di compensi, infatti, venivano tassati in maniera differente: alcuni venivano assoggettati a tassazione separata perché erogati in virtù di contratti collettivi, leggi e regolamenti; altri, invece, sempre previsti dalla contrattazione integrativa, venivano sottoposti a tassazione ordinaria in quanto correlati alla verifica del raggiungimento di determinati obiettivi.
Regime di tassazione separata per gli emolumenti derivanti da contrattazione collettiva pubblica
L’Agenzia richiama la norma di riferimento che è rappresentata dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, che prevede che sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (situazioni di fatto).
Tali emolumenti devono, però, essere corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e, in particolare, il ritardo nella corresponsione non deve essere fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici necessari per l'erogazione degli emolumenti. Al contrario, la tassazione separata non trova applicazione se i compensi sono corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono oppure se la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica.
Con riferimento al caso di specie, trattandosi di emolumenti erogati in presenza e in attuazione di un contratto collettivo di un Ente pubblico economico si rientra decisamente tra le cause di carattere giuridico previste dall’art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR.
Il legislatore, infatti, ha ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
Pertanto, è sufficiente che in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.
Da qui, la conclusione dell’Agenzia secondo la quale: se l'erogazione dei "compensi incentivanti la produttività" avviene in periodi d'imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della "contrattazione articolata di ente" si applica la tassazione separata.
In tutti i casi in cui, invece, il ritardo non è dovuto a una delle cause di cui all'articolo 17, si applica la tassazione ordinaria: dunque, non può essere applicata la tassazione separata sui compensi relativi alle progressioni di carriera e sui compensi ai professionisti legali.
Infine, precisa la risposta n. 223/E/2021, se è stata applicata la tassazione ordinaria al posto di quella separata, l’Ente pubblico datore di lavoro, il singolo dipendente o ex dipendente può presentare, entro il termine di decadenza di 48 mesi, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.
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