Compensi amministratori giudiziari. Sì, con osservazioni, dal Consiglio di stato

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Compensi amministratori giudiziari. Sì, con osservazioni, dal Consiglio di stato

Il Consiglio di stato, con provvedimento n. 1692 reso il 10 giugno 2015, ha espresso parere favorevole, con osservazioni, allo Schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato dal Consiglio dei ministri l'8 maggio 2015 e concernente il “Regolamento recante disposizioni in materia di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14”.

Gli appunti del Consiglio di stato, di carattere sostanziale, dovranno essere tenuti in considerazione per apportare gli opportuni correttivi al provvedimento proposto.

In particolare, viene rilevato che né dalla relazione illustrativa e nemmeno dalla relazione tecnica si ricavano i criteri nel dettaglio seguiti per determinare le percentuali di base "sull'ammontare dell'attivo ripartito per scaglioni e per giustificare l'oscillazione della percentuale da un minimo al massimo per ciascun scaglione", criteri che, per contro, risulterebbero particolarmente utili per il giudice incaricato di liquidare il compenso all'amministratore.

Viene sottolineato, quindi, che occorrerebbe stabilire un ragionevole bilanciamento tra il diritto a un equo compenso e l'interesse, per chi subisce i costi dell'amministrazione giudiziaria, a non sopportare oneri eccessivi durante il periodo di sequestro dei propri beni.

L'Organo consultivo rimette, altresì, alla prudente valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di inserire una previsione che legittimi la maggiorazione del compenso in presenza di situazioni di intimidazione ambientale, come nel caso dei contesti caratterizzati da diffusa presenza della criminalità organizzata.

Poco giustificata, a parere del Consiglio, è la previsione contenuta nel regolamento di un compenso supplementare per l'assistenza prestata al giudice per quanto riguarda la verifica dei crediti nella determinazione del passivo.

Andrebbero, inoltre, coordinate la previsione secondo cui i costi dei coadiutori rientrano nel rimborso forfettario delle spese generali e la disposizione che include tra i criteri da considerare, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del 50%, l'ipotesi in cui l'amministratore abbia fatto ricorso all'opera di coadiutori.

Ancora, viene evidenziato come sarebbe utile, anche per prevenire eventuali contenziosi, l'inserimento di una disposizione chiarificatrice per quel che riguarda i parametri temporali per il calcolo dei compensi.

Suggerita, infine, una serie di correttivi di carattere strettamente formale.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Onorari, criteri più chiari – Pacelli

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