Compensi a rischio

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La sentenza della Corte di cassazione n. 1600 (24 gennaio 2008) tutela il creditore: ove il fallito prosegua l’attività economica dopo il fallimento, quanti collaborino con lui e siano retribuiti corrono il rischio di dover restituire i compensi al curatore. E, mancando una chiara imputazione del lavoro di terzi al complessivo reddito che il fallito riesca ancora a produrre, se autorizzato al proseguimento dell’iniziativa economica o ad assumerne altre tutti gli esborsi effettuati appartengono alla massa attiva. In tal modo, la Corte sostiene il principio che i beni che arrivano al fallito in corso di procedura vanno acquisiti a vantaggio dei creditori, al netto dei costi certi sostenuti per l’acquisto o la conservazione.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 46 – Compensi a rischio – Ferro

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