Compensazioni crediti d’imposta, chiarimenti Entrate su presentazione modelli F24
Pubblicato il 03 gennaio 2020
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L’Agenzia delle Entrate offre alcuni importanti chiarimenti sulla presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione.
Lo fa con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, con la quale si vuole agevolare l’applicazione delle norme in materia contenute nel Decreto fiscale collegato (Decreto legge n. 124/19, convertito nella Legge n. 157/19).
Nella risoluzione è poi allegata una tabella in cui sono indicati i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti.
Si ricorda che è stato proprio il Dl n. 124/2019 ad:
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estendere ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
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ampliare il numero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
L'obbligo di presentazione del modello F24 vale anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.
Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito
Specifica l’Agenzia, nella risoluzione n. 110/2019, che sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nella tabella allegata alla stessa risoluzione riguardanti:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- Irap;
- Iva.
Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.
Naturalmente, l’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo ad un certo periodo d’imposta, anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.
Ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.
Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici delle Entrate
L’Agenzia ricorda che è estesa alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia stessa per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
Inoltre, tale obbligo sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
Di conseguenza, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici delle Entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti riguardanti imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, Irap, Iva, agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e sostituti d'imposta.
Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:
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direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 7 web” o “F24 online” ;
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avvalendosi di un intermediario abilitato.
Inoltre, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici.
- edotto.com – Edicola del 13 novembre 2019 - Compensazioni con mod. F24, obbligatori i servizi dell’Agenzia per il sostituto – Bonaddio
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