Compensazioni con mod. F24, obbligatori i servizi dell’Agenzia per il sostituto

Pubblicato il



Compensazioni con mod. F24, obbligatori i servizi dell’Agenzia per il sostituto

Al fine di contrastare le indebite compensazioni, sono divenuti obbligatori i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) anche per i sostituti d’imposta che hanno maturato crediti verso il Fisco. La novità, in particolare, è rinvenibile all’art. 3, co. 2 del D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto fiscale”), entrato in vigore il 27 ottobre 2019, intervenendo così sul corpus normativo dell'art. 37, co. 49-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006.

L’obbligo, però, sussiste esclusivamente laddove il sostituto d’imposta abbia la necessità di effettuare compensazioni esterne o orizzontali.

Compensazioni con mod. F24, quando sono obbligatorie per i sostituti?

A seguito della modifica apportata alla disciplina delle compensazioni mediante mod. F24, affinché il sostituto possa utilizzare crediti di varia natura (es. eccedenze di versamento delle ritenute, bonus Irpef, crediti derivanti da mod. 730, ecc.) è necessario che quest’ultimo presenti delega di pagamento servendosi della procedura Entratel o Fisconline.

Come appena anticipato, il nuovo obbligo nasce ogni qualvolta il sostituto debba eseguire una compensazione esterna o orizzontale, vale a dire con debiti di natura diversa, come ad esempio IVA o INPS, rispetto ai crediti del sostituto d’imposta, quali ritenute o addizionali.

Compensazioni con mod. F24, da quando decorre l’obbligo per i sostituti?

Ai sensi dell’art. 3, co. 3 del D.L. n. 124/2019, la nuova regola si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Da notare che i crediti del sostituto non riguardano i crediti per i quali l’art. 3, co. 1, del predetto decreto legge introduce l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, dalla quale emerge il credito di importo superiore a 5.000 euro. Al riguardo, infatti, il rinnovato art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 prevede che la compensazione del credito annuale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Reverse charge per appalti e subappalti, nuovo obbligo per il sostituto

Sempre in materia di nuovi obblighi introdotti dal “Decreto fiscale" in capo ai sostituti d’imposta, è possibile citare l’art. 4 del D.L. n. 124/2019 riguardante l’applicazione del reverse charge delle ritenute fiscali in occasione di appalti e subappalti. In estrema sintesi, il committente dovrà sostituirsi all’appaltatore e al subappaltatore nel versamento delle ritenute fiscali applicate sulle retribuzioni dei dipendenti di questi ultimi direttamente impegnati nell’appalto.

Infine è stato imposto il divieto per l’appaltatore o subappaltatore di utilizzare crediti in compensazione per il versamento di contributi INPS e INAIL maturati durante l’esecuzione dell’appalto per i dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 12 novembre 2019 - Decreto fiscale, proposte CdL. Necessaria una riorganizzazione del sistema tributario – Bonaddio

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito