Compensazione pecuniaria per i passeggeri aerei. Ampliata la nozione di “negato imbarco”

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Per la Corte di giustizia – causa C-321/11, sentenza del 4 ottobre 2012 – in materia di trasporti aerei e, in particolare, di compensazione pecuniaria dei passeggeri, la nozione di “negato imbarco” di cui all’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004, includerebbe anche la situazione in cui, nell’ambito di un unico contratto di trasporto comprendente più prenotazioni su voli che si susseguono immediatamente e registrati in concomitanza, un vettore aereo neghi l’imbarco a taluni passeggeri “per il motivo che il primo volo incluso nella loro prenotazione ha subìto un ritardo imputabile al suddetto vettore e che quest’ultimo ha erroneamente previsto che i passeggeri in questione non sarebbero arrivati in tempo per imbarcarsi sul secondo volo”.

Secondo la Corte di Lussemburgo, non si può ammettere che un vettore aereo possa estendere sensibilmente le ipotesi nelle quali avrebbe il diritto di negare in maniera giustificata l’imbarco ad un passeggero. Ciò implicherebbe la necessaria conseguenza di privare di qualsiasi protezione il passeggero in violazione dell’obiettivo del regolamento n. 261/2004 diretto a garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri.

Un negato imbarco come quello di specie, quindi, non essendo affatto imputabile al passeggero, non può essere ragionevolmente giustificato e deve di conseguenza qualificarsi come “negato imbarco” ai sensi dell’articolo 2, lettera j), del suddetto regolamento.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Più tutele ai passeggeri per i viaggi in aereo – Castellaneta

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