Compensazione di tipo “verticale” o “interno” senza servizi online delle Entrate

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Compensazione di tipo “verticale” o “interno” senza servizi online delle Entrate

Nell’allegato 2 alla risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017, l’agenzia delle Entrate indica i codici tributo per il quali, i soli titolari di partita Iva, devono obbligatoriamente utilizzare i servizi online delle Entrate per operare le compensazioni.

Il documento di prassi è stato emanato per fornire chiarimenti sulle compensazioni che devono essere effettuate tramite i servizi telematici presenti sul sito delle Entrate, dopo le modifiche apportate con l’articolo 3 del DL n. 50/2017.

La risoluzione specifica che i contribuenti già erano tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia per portare in compensazione una serie di crediti; in questo caso, nulla è mutato e rimangono validi i codici tributo esistenti riportati nell’allegato 1 alla risoluzione.

I soggetti titolari di partita Iva, a seguito delle modifiche del Dl 50/2017 (in corso di conversione in legge), devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per un qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

I codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sono riportati nell’allegato 2 alla risoluzione.

L’utilizzo dei servizi telematici non è sempre obbligatorio

Ma la regola suddetta può non operare se, nello stesso F24, i codici riportati nell’allegato 3, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici della colonna 4 dello stesso allegato 3, il che significa nelle ipotesi di compensazione di tipo “verticale” o “interno”, ossia con somme a credito e a debito che rientrano nella stessa tipologia d’imposta.

Però si ritorna alla regola generale se al netto delle compensazioni interne risulta un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

Con una serie di esempi, la risoluzione n. 68/2017 chiarisce il comportamento da tenere.

Tra i codici elencati  non compaiono i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 ed il “bonus Renzi”, in quanto esclusi dai nuovi obblighi.

Infine, viene ricordato che per la generalità dei contribuenti, titolari e non di partita Iva, sono vigenti le norme secondo cui sono eseguiti:

  • esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate gli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni effettuate
  • esclusivamente attraverso i canali online dell’amministrazione finanziaria e degli intermediari della riscossione convenzionati, quelli, sempre per via delle compensazioni, a saldo positivo.
Allegati Links Anche in
  • eDotto-com – Edicola 5 maggio 2017 - Compensazioni crediti tributari Nuovi limiti per le dichiarazioni post Manovra correttiva – Moscioni

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