Compensazioni crediti tributari Nuovi limiti per le dichiarazioni post Manovra correttiva

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Compensazioni crediti tributari Nuovi limiti per le dichiarazioni post Manovra correttiva

Con la risoluzione n. 57/E, l'Agenzia delle Entrate vuole fare chiarezza su alcuni dubbi in materia di visto di conformità e utilizzo in compensazione dei crediti tributari sorti dopo l'entrata in vigore del Dl n. 50/2017 (manovra correttiva) a partire dal 24 marzo scorso.

Novità della Manovra correttiva

Nello specifico il Legislatore è intervenuto:

- abbassando da 15mila a 5mila euro il limite della somma recuperabile con l’F24 senza obbligo di apposizione del visto di conformità (da parte di soggetti abilitati) o sottoscrizione (da parte di chi effettua il controllo contabile), sulla dichiarazione da cui emerge il credito vantato;

- prevedendo che l’utilizzo improprio dei crediti in questione ne comporti il recupero a mezzo atto di contestazione.

Il Dl 50/2017 ha, inoltre, integrato il comma 422 della Legge n. 311/2004, stabilendo che le somme risultanti dall’atto di contestazione non possono essere corrisposte tramite compensazione.

Tuttavia, lo stesso decreto non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, specificando solo che lo stesso “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

Così è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti.

Tempi decorrenza nuova normativa

L'Agenzia, con la risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017, precisa che non essendovi altri riferimenti temporali, si debba far ricorso ai principi generali previsti dall’ordinamento, tra i quali quello secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire. Pertanto, è plausibile che le nuove norme trovino applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, quindi, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. Mentre, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 si applicheranno le nuove regole e, quindi, le compensazioni saranno ammesse senza visto, solo fino all’importo di 5mila euro.

Conclude così l'Agenzia che non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.

Inoltre, considerando i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA, che intendono effettuare la compensazione di crediti, inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017.

Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 12 aprile 2017 - CdM Approvati Def 2017 e manovra correttiva – G. Lupoi

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