CCNL sanità. INPS: quale retribuzione è utile per TFS e TFR

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CCNL sanità. INPS: quale retribuzione è utile per TFS e TFR

Con la circolare n. 84 del 3 ottobre 2023, l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’imponibilità contributiva e valutabilità ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici relativi al Comparto Sanità per il triennio 2019-2021.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità (CCNL) è applicato a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato non dirigente dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicati all’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021.

Classificazione del personale

La classificazione del personale è così articolata:

  • area del personale di supporto;
  • area degli operatori;
  • area degli assistenti;
  • area dei professionisti della salute e dei funzionari;
  • area del personale di elevata qualificazione.

All’interno di ciascuna della suddetta Area, il personale è ripartito nei seguenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale.

Tutti i ruoli prevedono i seguenti incarichi:

  • Incarico di funzione organizzativa, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;
  • Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell’area degli assistenti e nell’area degli operatori.

A tal proposito, si specifica la distinzione tra il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di posizione o “Indennità di posizione” e il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di funzione o “Indennità di funzione”.

Altresì, tra le aree del personale sopracitate, le differenze tra il trattamento costituito da stipendio tabellare e fascia retributiva previsto per la posizione economica di appartenenza e lo stipendio tabellare della nuova area di inquadramento sono mantenute a titolo di “differenziale economico di professionalità” cui possono aggiungersi gli ulteriori differenziali derivanti dalle procedure di progressione economica all’interno delle aree e aventi la medesima natura dello stipendio tabellare. 

Specifiche indennità

A partire dal 1° gennaio 2021 è erogata:

  • l’indennità di specificità infermieristica per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui alla tabella H allegata al CCNL;
  • l’indennità tutela del malato e promozione della salute per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di cui alla tabella I allegata al CCNL.

Struttura della retribuzione

L'INPS, con la circolare n. 84 del 3 ottobre 2023, ricorda che la struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • trattamento fondamentale (stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento; indennità di qualificazione professionale, ove spettante, retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, differenziale economico di professionalità, indennità professionale specifica, ove spettante, di cui alla tabella J allegata al CCNL, indennità di specificità infermieristica, ove spettante, indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante, indennità di funzione di parte fissa, indennità di coordinamento, a esaurimento;
  • trattamento accessorio, ove spettante indennità correlate alle condizioni di lavoro (indennità di turno e di servizio notturno, indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi, indennità di rischio radiologico, bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria), premi correlati alla performance organizzativa o individuale, pronta disponibilità, compensi per lavoro straordinario; indennità di funzione di parte variabile.

La struttura della retribuzione dell’area del personale di elevata qualificazione è la seguente:

  • stipendio tabellare di cui all’articolo 100 (Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione) composto dalla retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, indennità di posizione di parte fissa, indennità professionale specifica, ove spettante, indennità di specificità infermieristica, ove spettante e l’indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante;
  • trattamento accessorio, ove spettante, composto dall’indennità di posizione di parte variabile, indennità correlate alle condizioni di lavoro (indennità di rischio radiologico, bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria), premi correlati alla performance organizzativa e individuale; pronta disponibilità ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del CCNL (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e i compensi per lavoro straordinario.

Retribuzione imponibile ai fini TFS e TFR

La retribuzione imponibile ai fini contributivi e utile ai fini TFS (IPS) per il personale delle Aree di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari è composta da:

  • trattamento economico costituito da stipendio tabellare;
  • indennità di funzione per gli incarichi professionali di base per il personale dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari (art. 31, comma 1, lett. a), e art. 32, comma 8, del CCNL), di misura pari a 858,46 euro e corrispondente all’ex indennità di qualificazione professionale, cui aggiungere la tredicesima mensilità;
  • indennità di qualificazione professionale per il personale dell’area degli assistenti, dell’area degli operatori e dell’area del personale di supporto di cui alla tabella K allegata al CCNL;
  • indennità di funzione - parte fissa - per il personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari da corrispondere nei limiti del valore dell’indennità di coordinamento, nella misura annua lorda, di 1.549,37 euro a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
  • differenziale economico di professionalità (utile per la tredicesima mensilità);
  • assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo, eventualmente spettante in caso di progressione tra un’area e quella immediatamente superiore (art. 20, comma 4, del CCNL), utile per la tredicesima mensilità;
  • indennità di coordinamento, a esaurimento, nella misura annua lorda di 1.549,37 euro cui aggiungere la tredicesima mensilità.

La retribuzione imponibile ai fini contributivi e utile ai fini TFS (IPS) per il personale dell’Area di elevata qualificazione è composta da:

  • stipendio tabellare in un importo annuo lordo complessivo pari a 32.307,70 euro cui aggiungere la tredicesima mensilità per un totale di 35.000,00 euro (art. 100 del CCNL);
  • indennità di posizione di parte fissa nei limiti del valore dell’indennità di coordinamento, ad esaurimento, se già spettante, (ex indennità di coordinamento-parte fissa), nella misura annua lorda, di 1.549,37 euro a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
  • retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita (utile per la tredicesima mensilità)
  • indennità professionale specifica, di cui alla tabella J allegata al CCNL (utile per 12 mensilità);
  • indennità di specificità infermieristica di cui alla tabella H allegata al CCNL, ove spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (utile per 12 mensilità);
  • indennità tutela del malato e promozione della salute di cui alla tabella I allegata al CCNL, ove spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (utile per 12 mensilità).

Oltre le predette voci retributive, ai fini TFR sono utili:

  • assegni ad personam;
  • indennità di funzione - parte fissa e variabile - quale valore complessivo dell’incarico per il personale delle Aree degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari;
  • indennità di posizione - parte fissa e variabile - quale valore complessivo dell’incarico per il personale dell’Area di elevata qualificazione.

Integrazioni e chiarimenti

Il complessivo trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive, è utile ai fini TFS-IPS e TFR.

Allegati

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