Commercialisti: via ai contributi per mutui e formazione professionale
Pubblicato il 12 aprile 2024
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La Cassa dei Dottori Commercialisti fornisce le indicazioni per richiedere i nuovi contributi in conto interessi e per la formazione e l’acquisizione di nuove competenze, al fine di supportare la crescita professionale degli Iscritti.
Vediamo di seguito di cosa si tratta.
Requisiti reddituali
Ai fini del riconoscimento dei due contributi in trattazione, i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2023 (produzione reddito 2022), un reddito imponibile non superiore a:
- euro 41.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
- euro 53.750,00 per nucleo familiare con due componenti;
- euro 62.100,00 per nucleo familiare con tre componenti;
- euro 68.150,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
- euro 73.250,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
- euro 76.800,00 per nucleo familiare con sei componenti;
- euro 78.800,00 per nucleo familiare con sette o più componenti;
- nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale è pari a euro 74.400 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap.
Contributo in conto interessi
Per il contributo in conto interessi, si legge nel comunicato stampa CNPADC del 4 aprile 2024, la Cassa ha stanziato 1,5 milioni di euro in favore degli Iscritti che hanno sostenuto nel 2023 una spesa per interessi passivi, a seguito della sottoscrizione di un finanziamento/mutuo, nel 2023 o in anni precedenti.
La richiesta del contributo in conto interesse può essere presentata dai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell’anno di delibera della presente iniziativa non titolari di pensione diretta della Cassa, ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività.
Il contributo in conto interessi è pari al 100% degli interessi passivi sostenuti nel 2023, come attestati dall’istituto di credito/finanziamento e fino ad un massimo di euro 1.000,00.
Non saranno accettate le istanze in cui l’importo complessivo degli interessi passivi sostenuto e documentato risulti inferiore a euro 200,00.
I soggetti interessati potranno presentare le domande sul sito istituzionale utilizzando il servizio online CFC entro e non oltre il 31 gennaio 2025 e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
- autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda il cui modello è integrato all’interno del servizio online;
- copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente;
- in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
- copia dell’attestazione rilasciata dall’istituto di credito/finanziamento con l’indicazione dell’ammontare della quota capitale ed interessi sostenuta nel 2023 intestata al richiedente o allo Studio Associato o STP cui si partecipa (in caso di finanziamento/mutuo cointestato l’attestazione rilasciata dall’istituto di credito/finanziamento deve riportare il nome del richiedente);
- documento di identità in corso di validità;
- copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, come previsto dall’art. 4 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti.
Contributo per la formazione professionale e acquisizione nuove competenze
La richiesta del contributo per la formazione professionale e acquisizione nuove competenze può essere presentata dai Dottori Commercialisti - alla Cassa nell’anno di delibera della presente iniziativa - che hanno avuto per l’anno 2023 il riconoscimento da parte dell’Ordine territoriale dei crediti formativi relativi al corso/attività formativa per il quale si richiede il contributo.
L’importo del contributo è pari al 50% del costo, al netto di IVA, dei corsi e delle attività formative e idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’anno 2023. Tale importo è pari al 100% per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 hanno un’età anagrafica inferiore ai 35 anni.
Il contributo erogato non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente. Non saranno accettate le istanze in cui l’importo complessivo sostenuto e documentato risulti inferiore a euro 200,00 al netto di IVA.
I soggetti interessati potranno presentare le domande sul sito istituzionale utilizzando il servizio online CFC entro e non oltre il 28 febbraio 2025 e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Anche in tal caso, la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
- autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda il cui modello è integrato all’interno del servizio online;
- copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente;
- in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
- copia della fattura relativa alla spesa sostenuta. Nel caso in cui la fattura sia stata rilasciata nei confronti dello studio associato o STP cui si partecipa è necessario che nel corpo della fattura sia indicato il nome/i dei soci che hanno fruito della formazione con il relativo importo corrispondente. Nel caso in cui la fattura non contenga le informazioni necessarie si potrà allegare altra documentazione a supporto oppure la dichiarazione del richiedente attestante il costo relativo al corso/attività formativa da lui stesso fruito;
- documentazione rilasciata dall’Ente formatore o dall’ordine professionale attestante la materia oggetto del corso e dell’attività formativa di cui si chiede il contributo;
- la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, come previsto dall’art. 4 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti.
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