Commercialisti, PEC inattiva. Sospensione automatica dall’Albo

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di tenuta e gestione della casella PEC (domicilio digitale) da parte dei professionisti iscritti all’Albo, nonché alle conseguenze derivanti dall’inattività o irregolarità della stessa.

L’informazione è giunta con il Pronto Ordini 63/2025 del 3 ottobre 2025.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 impone ai professionisti iscritti in albi o elenchi di legge di comunicare al proprio Ordine il domicilio digitale, ossia un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio di recapito elettronico qualificato, come definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Con il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020), il legislatore ha introdotto un sistema sanzionatorio più rigoroso per garantire la funzionalità delle comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti.

In particolare, il comma 7-bis dell’art. 16 del D.L. 185/2008 stabilisce che:

  • il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale è soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni da parte dell’Ordine di appartenenza;
  • in caso di mancata ottemperanza, l’Ordine deve disporre la sospensione dall’Albo fino all’avvenuta comunicazione di un domicilio digitale valido.

Natura e competenza della sanzione

Il CNDCEC precisa che la sanzione prevista dall’art. 37 del D.L. n. 76/2020, consistente nella sospensione dall’Albo o elenco professionale, ha natura amministrativa e non disciplinare. Pertanto, la competenza ad adottare il provvedimento di sospensione spetta al Consiglio dell’Ordine, mentre il Consiglio di Disciplina non interviene in tale procedura.

PEC inattiva, non valida o satura: assimilazione alla mancata comunicazione

Secondo il Consiglio Nazionale, un indirizzo PEC inattivo, scaduto, non valido o saturo deve essere considerato equivalente alla mancata comunicazione del domicilio digitale.

Tale equiparazione deriva dal fatto che una casella PEC non funzionante non consente il corretto ricevimento delle comunicazioni aventi valore legale, compromettendo la funzione stessa del domicilio digitale.

Di conseguenza, in presenza di tali situazioni:

  • il Consiglio dell’Ordine deve diffidare l’iscritto a ripristinare la funzionalità della casella o a comunicare un nuovo indirizzo PEC entro 30 giorni dal ricevimento della diffida;
  • trascorso inutilmente tale termine, l’iscritto viene sospeso d’ufficio fino alla regolarizzazione.

Notifica dei procedimenti disciplinari

Il CNDCEC richiama, inoltre, l’articolo 26, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, secondo cui i provvedimenti disciplinari devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione, tramite PEC, raccomandata A/R o ufficiale giudiziario.

Pertanto, in caso di casella PEC non operativa, il Consiglio di Disciplina potrà utilizzare le modalità alternative di notifica previste dal Regolamento.

Conclusione

La Nota PO 63/2025 chiarisce definitivamente che l’inattività o la non validità della PEC è da considerarsi, a tutti gli effetti, una violazione dell’obbligo di domicilio digitale, con conseguente sospensione automatica dall’Albo fino alla regolarizzazione.

Gli Ordini territoriali dovranno pertanto attivarsi con tempestività per assicurare il rispetto dell’obbligo e garantire l’effettiva operatività delle comunicazioni telematiche aventi valore legale.

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