Commercialisti e revisori. Precisazioni su obbligo formativo e aggiornamento professionale
Pubblicato il 13 ottobre 2022
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Assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti: è l’oggetto dell’informativa Cndcec n. 97 del 12 ottobre 2022.
Commercialisti e obbligo formativo 2020-2022
Viene fatto presente che per gli anni 2020 e 2021 è venuto meno l’obbligo minimo annuale di 20 crediti formativi professionali (cfp).
ATTENZIONE: Di conseguenza, l’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 avviene al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall’anno di conseguimento dei crediti formativi. Per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano 65 anni di età nel corso del triennio, i cfp sono 30.
ESEMPIO: Il Cndcec afferma che l’obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano acquisito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso dell’anno 2020, visto che è stato eliminato il limite minimo annuale.
Nessuna deroga, invece, per quanto riguarda lil vincolo di conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio.
Revisori legali. Aggiornamento professionale
Con riferimento ai revisori legali dei conti, il Mef, con avviso del 5 ottobre 2022, comunica che entro il 31 dicembre 2022 va assolto l’obbligo formativo relativo agli anni 2020, 2021 e 2022.
A tale titolo, pone in evidenza che il differimento del termine non tocca l’obbligo dell'annualità della formazione.
Infatti, l’articolo 3, comma 7, del DL n. 183/2020, convertito, offre la possibilità a coloro che non fossero in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022.
NOTA BENE: Invece, non devono essere considerati assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l’intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell’anno o negli anni precedenti.
Inoltre, nelle Faq dedicate alla formazione continua del revisore legale viene specificato che:
- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al triennio 2017-2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del DL n. 183/2020;
- non è possibile assolvere anteriormente al 1° gennaio 2022 l'obbligo relativo al 2022;
- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti).
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