Commercialisti. In vigore il regolamento per la formazione professionale

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Commercialisti. In vigore il regolamento per la formazione professionale

Con due informative di gennaio 2022 il Cndcec comunica ai professionisti notizie sulla formazione.

Formazione a distanza

L’informativa n. 5 dell’11 gennaio 2022, considerato il perdurare dell’emergenza da Covid-19, fa presente che anche nel 2022 lo svolgimento della formazione “in aula” è limitato a favore dell’erogazione di webinar, da parte degli enti formatori, ai professionisti. Questi, poi, posso chiedere l’accreditamento dei corsi fino al 31 dicembre 2022.

Regolamento per la formazione professionale continua: in vigore

Per quanto riguarda la formazione professionale continua, con l’informativa n. 4 del 5 gennaio 2022 si rende noto che, a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 31 dicembre 2021, deve ritenersi in vigore il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal Consiglio nazionale il 16 giugno 2021 ed aggiornato nella seduta dello stesso Consiglio del 31 ottobre 2021 (in Allegato alla precedente informativa n. 119/2021).

Nel regolamento si ricorda che lo svolgimento della formazione professionale continua costituisce obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo.

Si aggiunge, poi, che l’obbligo formativo vale anche per gli iscritti sospesi ai sensi dall’articolo 37, Dl n. 76/2020, per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale.

La formazione professionale continua si sostanzia: nell’aggiornamento, nella formazione e nello svolgimento di attività formative particolari.

L’attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale di durata non inferiore alle 12 ore. Si precisa che la frequenza dei corsi delle SAF costituisce attività di formazione.

Il periodo di formazione professionale continua dura tre anni (l’anno formativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre). L’unità di misura è il credito formativo professionale (CFP).

In ciascun triennio formativo vanno raggiunti 90 CFP, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 8 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione (CFP obbligatori).

Ogni anno, invece, vanno acquisiti almeno 20 CFP mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 8 dell’articolo 1. Se si superano i 20 crediti, quelli eccedenti possono
essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

Si tratta, poi, dei casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l’assolvimento dell’obbligo formativo, delle esenzioni, dei compiti del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali, della valutazione e approvazione degli eventi formativi ed altro.

Allegati

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