Commercialista con compenso dimezzato se il caso è di facile soluzione
Pubblicato il 06 agosto 2024
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La Corte di Cassazione in tema di liquidazione dei compensi dei commercialisti: somme dimezzabili in caso di ridotta complessità dell’attività svolta.
Compenso dimezzato per bassa complessità del caso
Con ordinanza n. 19326 del 15 luglio 2024, la Prima sezione civile della Cassazione si è occupata di una vicenda che verteva sulla liquidazione del compenso spettante a un commercialista per le prestazioni professionali svolte a favore di una società in fallimento.
Il caso in esame
Il Tribunale aveva parzialmente accolto il reclamo del professionista contro un precedente provvedimento che gli aveva riconosciuto una somma a saldo per l'attività difensiva svolta.
Il compenso iniziale era stato considerato come relativo a prestazioni precedenti.
La liquidazione del compenso aggiuntivo era stata determinata con riduzione del 50%, in considerazione del lavoro già retribuito e della bassa complessità del caso.
Il commercialista contestava la decisione del Tribunale, ritenendo che non fosse stato adeguatamente compensato per l'attività svolta, in particolare quella successiva alla sentenza di secondo grado.
La decisione della Corte cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la decisione del Tribunale.
Determinazione del compenso
La Suprema corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato i parametri tariffari previsti dal D.M. 140/2012, tenendo conto della ridotta complessità dell’attività svolta dal commercialista nel giudizio di appello.
Del resto, non erano intervenuti accordi con la curatela circa la determinazione del corrispettivo per la rappresentanza e la difesa del fallimento.
Applicabili le prescrizioni della tariffa professionale
Il Tribunale fallimentare, quindi, nel liquidare il compenso, era tenuto ad osservare le prescrizioni della tariffa professionale.
Il commercialista - è stato altresì osservato - aveva profuso tutte le attività difensionali (predisposizione e deposito della memoria di costituzione e controdeduzioni, redazione e deposito della comparsa conclusionale, partecipazione all’udienza di discussione) nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) conclusosi con la sentenza confermativa dell’annullamento, già disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), degli avvisi di accertamento impugnati.
In tale contesto, i giudici di merito avevano applicato i parametri tariffari previsti, dando conto delle ragioni della dimidiazione del compenso spettante al professionista, costituite dalla bassa difficoltà e scarsa complessità dell’attività svolta in grado di appello.
Il commercialista, infatti, aveva già aveva rappresentato e patrocinato la contribuente nel giudizio di primo grado ed era già stato in parte retribuito per tale attività.
Andava confermata, in definitiva, la legittimità della procedura seguita dal Tribunale per la liquidazione del compenso del commercialista, con rigetto di tutte le argomentazioni contrarie avanzate dal ricorrente.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Un commercialista ha contestato il provvedimento del Tribunale relativo alla liquidazione dei compensi per le prestazioni svolte a favore di una società in fallimento. |
Questioni Dibattute | La determinazione del compenso per il commercialista, considerando le prestazioni precedenti e la ridotta complessità del lavoro svolto in appello. |
Soluzione della Corte di cassazione | La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del commercialista, confermando la decisione del Tribunale, che aveva applicato correttamente i parametri tariffari e ridotto il compenso del 50% in base alla complessità e al lavoro già retribuito. |
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