Collegio sindacale: responsabilità limitata e danni parametrati ai compensi

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Collegio sindacale: responsabilità limitata e danni parametrati ai compensi

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato, il 9 aprile 2024, in sede referente, la proposta di legge A.C. 1276 che ha come obiettivo quello di modificare l’articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.  

Obiettivo del Ddl è quello di sostituire la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni, attualmente prevista dall'ordinamento, con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.

NOTA BENE: La disciplina della responsabilità civile dei sindaci di Spa si applica anche ai sindaci di Srl in forza del rinvio contenuto nell’art. 2477 comma 4 del Codice civile alle disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Spa.

Iter legislativo

La proposta di legge A.C. 1276, a prima firma della deputata di Fratelli d'Italia Marta Schifone, è stata presentata il 4 luglio 2023. L’esame presso la Commissione giustizia della Camera è iniziato il 7 febbraio 2024 e si è concluso il 9 aprile con l’approvazione.

Il testo è atteso, ora, all’Aula di Montecitorio.

Sindaci con responsabilità civile solidale con gli amministratori

L’attuale formulazione dell’articolo 2407 in materia di responsabilità dei membri del collegio sindacale ha creato non pochi dubbi all’interno della governance delle società di capitali.

Nello specifico, secondo il Codice civile, i sindaci sono gravati da una duplice forma di responsabilità:

  1. responsabilità diretta e esclusiva dei membri del collegio sindacale, di cui al primo comma dell'art. 2407 c.c.: qualora uno o più sindaci non adempiano ai propri doveri legali e statutari con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e la negligenza cagioni direttamente un danno alla società;
  2. responsabilità concorrente con quella degli amministratori, di cui al secondo comma dell'art. 2407 c.c.: i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori qualora abbiano disatteso i propri doveri di vigilanza e questi ultimi abbiano adottato decisioni illegittime e pregiudizievoli per la società.

Inoltre, il terzo ed ultimo comma dell'art. 2407 c.c. prevede che all'azione di responsabilità contro i sindaci si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari.

Il problema che si è venuto a presentare all’interno soprattutto delle grandi società per azioni è che i sindaci, pur avendo un potere di controllo, non possono intervenire sulla gestione, che è di diretta competenza degli amministratori.

Riguardo alla responsabilità solidale con gli amministratori, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come: "la responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, c.c., è modellata su quella degli amministratori medesimi. Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica" (Cass. civ. 2624/2000).

NOTA BENE: Tuttavia, anche se per attribuire tale responsabilità (che si sostanzia in una “omessa vigilanza") è richiesto il nesso causale tra inerzia e danno e la prova del nesso causale spetta solo al danneggiato, spesso non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con il dovere di vigilanza imposto ai sindaci "ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M.”.

Tali circostanze hanno portato, così, a far ricadere sui sindaci una responsabilità solidale con gli amministratori, anche se di fatto questi ultimi percepiscono emolumenti che sono solitamente molto più alti di quelli dei sindaci.  

Inoltre, l’obbligo di assicurazione che ricade sui sindaci, li ha portati ad essere considerati un bersaglio di eventuali azioni di rivalsa.

La stessa firmataria della proposta di legge, infatti, ha sottolineato come “l’attività di sindaco è quella che le polizze definiscono a maggiore rischiosità, anche per la sproporzione presente tra l’atto commesso e la responsabilità imputata”.

Di qui, la necessità di apportare alcune modifiche all’articolo 2407 del Codice civile per riformare in maniera significativa la disciplina della responsabilità dei professionisti nelle società per azioni.

Sindaci con responsabilità limitata, nuovo contenuto

La proposta di legge A.C. 1276 si compone di un unico articolo, volto a sostituire integralmente l'articolo 2407 del Codice civile.

Sono state inserite modifiche sia formali che sostanziali:

  • formalmente si è proceduto con la sostituzione del secondo comma e l'aggiunta di un comma finale;
  • da un punto di vista sostanziale, invece, l'intervento incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni.

I commi 1 e tre sono rimasti invariati.

La modifica più importante è, come detto, quella che si traduce in una riformulazione del secondo comma, riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell'attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori.

In particolare, secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.

NOTA BENE: Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco stesso.

ESEMPIO: La parametrazione del danno al compenso annuo percepito avviene secondo il seguente schema, che prevede 3 scaglioni:

  1. fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
  2. da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
  3. oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

L'ultimo comma, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'articolo 2429 Codice Civile.

Sindaci, danno da risarcire parametrato ai compensi. Soddisfatti i commercialisti

Il via libera della Commissione Giustizia alla proposta di legge che modifica la norma del Codice civile in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale ha riscosso il plauso della categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il Presidente del Cndcec, de Nuccio, ha infatti notato come con tale iniziativa legislativa ci si stia avvicinando sempre più ad un “traguardo storico” per la professione e per l’intero sistema dei controlli societari del nostro Paese.

Si auspica, ora che l’iter parlamentare possa essere rapido.

Il tema della perimetrazione della responsabilità civile dei componenti dell’organo di controllo, da lungo tempo sostenuto dai commercialisti, sembra ora essere finalmente a portata di mano.

“Siamo di fronte – spiega de Nuccio – all’ennesima dimostrazione di vicinanza alla categoria e di volontà di ascolto delle sue ragionevoli e motivate istanze da parte dell’esecutivo e del Parlamento”.

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