Collegato lavoro. Termini sospesi solo per impugnare i licenziamenti
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 28 maggio 2012
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Il 31 dicembre 2011 è finito il periodo di sospensione disposto dal decreto milleproroghe delle norme previste dal Collegato lavoro (legge n. 183/2010), che hanno riformato i termini di impugnazione dei licenziamenti dei rapporti flessibili e di alcune vicende economiche dell'impresa. Pertanto, durante tutto il 2011 doveva essere rispettato, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni per impugnare i contratti flessibili: ciò in quanto la sospensione disposta dal decreto interessava esplicitamente solo il termine per impugnare il licenziamento e non anche le altre situazioni previste dall’articolo 32 della legge n. 183/2010 (contratti flessibili, trasferimenti ecc.).
Queste le conclusioni a cui giunge il tribunale di Roma con la sentenza n. 8841 del 15 maggio 2012.
Sulla base di tutto ciò, il Tribunale risolve una controversia sorta dopo che un lavoratore somministrato aveva rivendicato la natura irregolare del suo rapporto di lavoro richiedendo la trasformazione del suo contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
Nel fatto di specie, il lavoratore aveva impugnato il contratto al termine dei 60 giorni dalla sua scadenza e l’impresa utilizzatrice aveva obiettato l’intervenuta decadenza dal diritto a proporre l’azione in base al richiamato articolo 32 del Collegato lavoro.
Il lavoratore aveva eccepito a suo favore che allo scadere del suo contratto di somministrazione era entrata in vigore la legge n. 10/2011, di conversione del milleproroghe, con conseguente sospensione fino alla fine dell’anno dei nuovi termini di impugnazione.
Il Tribunale di Roma non ha però accolto le motivazioni del lavoratore specificando che la sospensione decisa dal milleproroghe riguarda solo il termine per impugnare il licenziamento e non anche le altre situazioni previste dall'articolo 32. Pertanto, il diritto ad agire del lavoratore doveva considerarsi decaduto.
Tutto ciò - secondo il Tribunale – è confermato dallo stesso tenore letterale della legge n. 10/2011 che richiama espressamente solo l’impugnazione del licenziamento e, dunque, non è possibile estenderne l’effetto sospensivo anche a situazioni che sono regolate in maniera autonoma rispetto ai licenziamenti.
La sentenza n. 8841 del 2012 contrasta con altre precedenti formulazioni giurisprudenziali secondo le quali bisognerebbe considerare sospesa l'applicabilità del Collegato lavoro, per tutto il 2011, non solo per i licenziamenti ma anche per le altre situazioni previste dalla legge. La norma oggetto di interpretazione appare, dunque, sicuramente mal formulata per originare situazioni così diametralmente opposte, con il rischio che le varie interpretazioni possano conferire alla norma sospensiva un significato di fatto diverso da quello attribuitole dallo stesso Parlamento.
- Il Sole 24 Ore 27 maggio 2012 - Norme e Tributi, p. 15 - Sui contratti flessibili ricorsi in 60 giorni - Falasca
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