Collegamento a Sky senza smart card penalmente sanzionato

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Collegamento a Sky senza smart card penalmente sanzionato

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un uomo che, in sede di merito, era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e a 2mila euro di multa, per avere installato un apparecchio con decoder regolarmente alimentato alla rete LAN domestica ed internet collegato con apparato TV e connessione all'impianto satellitare così rendendo visibili i canali televisivi del gruppo SKY Italia in assenza della relativa smart card. Il tutto in asserita violazione dell'articolo 171 octies della Legge n. 633/1941

L’accusato aveva impugnato la decisione di condanna dinanzi alla Corte di cassazione lamentando un'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 171 octies citato, norma ritenuta dallo stesso “del tutto residuale e riservata esclusivamente ad attività illecite a livello professionale”.

Ricorso inammissibile e, comunque, infondato

Motivo a cui, però, non ha aderito la Suprema corte la quale, con la sentenza n. 46443 del 10 ottobre 2017, ha rilevato come la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale non fosse stata contestata dal ricorrente, il quale aveva censurato, invece, l'erronea applicazione dell'articolo 171-octies citato alla fattispecie concreta.

E in conseguenza di ciò – si legge nella decisione di legittimità - non era profilabile alcun vizio motivazionale tenuto conto che “nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è mai denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia”.

Ad ogni modo, i giudici della Terza sezione penale di Cassazione hanno, altresì, sottolineato come la censura avanzata nel ricorso fosse comunque manifestamente infondata, anche in punto di violazione di legge.

Difatti, il giudice di merito non aveva “applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione della norma, o applicato la norma sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie incriminatrice”.

Inoltre, sotto il profilo della erronea applicazione, la Corte territoriale aveva esattamente interpretato la disposizione applicata riconducendo, nell'ambito dell'articolo 171-octies, la condotta incriminata, che era pacificamente consistita “nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato e, dunque, protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l'accesso da parte dell'emittente, senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l'elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l'accesso ai suddetti programmi”.

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