Col terremoto rimane solo la comunione sul suolo

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Con sentenza n. 6198 del 16 marzo 2011, la Cassazione si è pronunciata in materia di condominio e ricostruzione di edificio distrutto del terremoto spiegando che, col perimento dell'immobile, il condominio viene meno permanendo soltanto la comunione sul suolo.

Ne consegue che, ove il fabbricato venga ricostruito in maniera difforme da quello preesistente, il condominio non viene a ripristinarsi ma il nuovo fabbricato costituisce esclusivamente un'opera realizzata su suolo comune; quest'ultima, come tale, è soggetta alla disciplina dell'accessione prevista dal codice civile dovendo essere attribuita ai comproprietari del suolo secondo le quote originarie loro spettanti, salvo che gli effetti dell'accessione, prima del loro verificarsi, non siano stati esclusi in conseguenza di un preventivo accordo scritto tra le parti.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi – Le massime, p. 6 - Il terremoto cancella anche il condominio

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