Codice tributo sulle rimanenze finali

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L’istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, di somme a titolo di riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali è comunicata dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49 del 9 giugno 2010.

Si tratta della rideterminazione dell'imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di industrie petrolifere e soggetti Ias che hanno riallineato il magazzino, in caso di cessione dell'azienda contenitore entro il termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

Il codice è il seguente:

“1831”- denominato “Riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali ai sensi dell’art. 81, c. 24, del d.l. 25/6/ 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6/8/2008, n. 133, e dell’art. 15, c. 7, del d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28/1/2009, n. 2”.

Andrà esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” si esporranno le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato NNRR, dove NN è il numero della rata in pagamento, RR il numero complessivo delle rate (con pagamento in unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”).
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Rimanenze, sostitutive con codice – Bongi

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