Codice tributo per credito d’imposta fondazioni bancarie
Pubblicato il 11 aprile 2025
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Con la risoluzione n. 26 diffusa in data 10 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo codice tributo. Questo codice dovrà essere utilizzato per usufruire del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie che hanno incorporato altre fondazioni.
Il beneficio fiscale riguarda i versamenti previsti nei piani di fusione per incorporazione, destinati a sostenere le aree territoriali in cui operavano le fondazioni assorbite, qualora queste si trovino in situazioni di grave difficoltà.
Credito d’imposta per le fondazioni bancarie incorporanti
L’articolo 1, comma 396, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, prevede la concessione di un credito d’imposta pari al 75% a favore delle fondazioni bancarie che assorbono altre fondazioni, come definite nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Questo beneficio si applica alle donazioni in denaro incluse nei piani di fusione per incorporazione, effettuate successivamente per supportare le aree operative delle fondazioni assorbite, nel caso in cui queste ultime si trovino in situazioni di particolare criticità.
Il comma 399 specifica che tale credito può essere utilizzato soltanto in compensazione attraverso le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e a partire dall’anno fiscale in cui il credito è stato riconosciuto.
Inoltre, il credito può essere ceduto dalle fondazioni incorporanti a soggetti come banche, società finanziarie e compagnie assicurative, ma non può essere oggetto di ulteriori trasferimenti.
Le modalità operative di tale cessione sono state stabilite nel provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 18 dicembre 2023.
Codice tributo e modalità di utilizzo nel modello F24
Per permettere la compensazione del credito d’imposta sopra descritto, è stato introdotto dalla risoluzione n. 26 del 10 aprile 2025 un codice tributo specifico da utilizzare esclusivamente tramite il modello F24, che deve essere trasmesso unicamente attraverso i canali telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate.
L’invio con modalità diverse comporta il rifiuto dell’operazione di pagamento.
Il codice identificativo istituito è:
- “7039”, denominato: “Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate – art. 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
Durante la compilazione del modello F24, questo codice deve essere inserito nella sezione “Erario”, accanto agli importi indicati nella colonna:
- “importi a credito compensati”, se si intende utilizzare il credito;
- “importi a debito versati”, se invece si procede alla restituzione dell’agevolazione.
Il campo denominato “anno di riferimento” deve riportare l’anno in cui il credito è stato riconosciuto, espresso nel formato “AAAA”, come risultante nel proprio cassetto fiscale.
Riconoscimento del credito d’imposta: fasi operative
- Comunicazione delle delibere
- Le fondazioni incorporanti devono inviare all’ACRI (Associazione di fondazioni e casse di risparmio) le delibere di impegno alle erogazioni previste entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 2023 al 2027.
- Trasmissione all’Agenzia delle Entrate
- L’ACRI, entro 30 giorni dal 31 dicembre, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni con delibere valide, inclusi codici fiscali e importi previsti.
- Riconoscimento del credito
- L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco:
- verifica le informazioni,
- emana un provvedimento ufficiale,
- comunica l’importo del credito spettante a ciascuna fondazione,
- invia copia del provvedimento anche all’ACRI.
- Erogazione da parte delle fondazioni
- Entro 60 giorni dalla comunicazione del credito, le fondazioni beneficiarie devono effettuare le erogazioni e devono inviare all’ACRI la documentazione bancaria che attesti l’avvenuto versamento.
- Comunicazione finale per l’utilizzo del credito
- L’ACRI, entro 15 giorni dalla ricezione dei documenti bancari:
- invia all’Agenzia delle Entrate l’elenco aggiornato.
- include codici fiscali e importi delle erogazioni effettive.
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